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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25583/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria in ordine alla responsabilità, lamentando l'assenza della prova del numero esatto di cessioni e delle quantità cedute; 2) difetto di motivazione sull'aumento per continuazione (contestando la quantificazione dell'aumento nonostante non fosse stato applicato il minimo); 3) decorso della prescrizione, poiché i fatti sarebbero risaliti al più tardi a febbraio 2005.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della Corte d'appello, che si era basata sulle plurime chiamate in causa e sulle autocensure di terzi concordi con il quadro accusatorio (fornitura aggregata di circa 400 grammi di cocaina da febbraio 2004 a febbraio 2005). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente l'aumento per continuazione richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Cesarano e Pizzone), la durata delle condotte e la caratura organizzativa, quantificando l'aumento in 2 anni e 4 mesi e pervenendo alla pena definitiva di 26 anni di reclusione. Il terzo motivo sulla prescrizione è stato respinto in quanto il reato ex art. 73 DPR 309/1990 ha un termine prescrizionale lungo, ulteriormente prolungato dalla recidiva reiterata specifica infra-quinquennale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale contestata (traffico/detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti); comporta un lungo termine prescrizionale e, in presenza di recidiva reiterata, ulteriore protrazione del termine

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata quale riferimento al reato più grave preso a base per il calcolo della pena nelle precedenti sentenze; usata nella determinazione della pena complessiva

  • art. 7 L. n. 203 del 1991

    Norma richiamata per gli aumenti obbligatori della pena in presenza di specifiche circostanze (aumento della pena base indicato nelle sentenze pregresse)

  • Sezioni Unite, sentenza n. 35852 del 22/02/2018 (Cesarano)

    Principio di diritto relativo alla determinazione degli aumenti per continuazione fra sentenze emesse con rito ordinario e con rito abbreviato; la Corte d'appello vi ha fatto riferimento per il ricalcolo degli aumenti

  • Sezioni Unite, sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Ulteriore principio interpretativo sulle modalità di quantificazione dell'aumento per continuazione, richiamato dalla Corte territoriale a sostegno della motivazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per il ricorrente delle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicato dalla Corte per le spese di cassazione

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende quando non risulti dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso

  • Concetto giuridico: recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale

    Elemento aggravante che allunga i termini di prescrizione e incide sul calcolo della pena; la Corte ha ritenuto che la presenza di tale recidiva abbia impedito la configurazione della prescrizione

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione generico che non si confronta punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata è spesso inammissibile o destinato al rigetto.
  • La mancanza di indicazione precisa delle singole quantità cedute può essere irrilevante se l'imputazione riguarda una fornitura aggregata nel tempo e se è corroborata da plurime dichiarazioni concordanti e sentenze di condanna di terzi.
  • Per la quantificazione dell'aumento per continuazione è necessario applicare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite; la Corte valuta la caratura criminale, la durata delle condotte e il contesto organizzato per determinare l'entità dell'aumento.
  • I reati in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990) hanno termini prescrizionali lunghi e possono essere ulteriormente allungati dalla recidiva reiterata, rendendo spesso infondati i motivi basati sulla prescrizione se la recidiva è accertata.
  • La presentazione di un ricorso manifestamente infondato può comportare l'assorbimento delle spese processuali e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende, salvo che non emergano dolo o grave colpa nella proposizione del ricorso.

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