Cassazione Penale, Sentenza n. 34289/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il GIP del Tribunale di Padova, con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 26 marzo 2026, aveva archiviato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., il procedimento a carico dell’indagato, inizialmente iscritto per la violazione dell’art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e poi riqualificato nei termini dell’art. 483 c.p. Il ricorso, proposto ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., articolava tre motivi. Primo: violazione degli artt. 409 e 411, comma 1-bis, c.p.p., perché il GIP, a fronte della richiesta di archiviazione del PM per infondatezza della notitia criminis, avrebbe disposto d’ufficio l’archiviazione per particolare tenuità senza la richiesta del PM né le forme e gli avvisi previsti dall’art. 411, comma 1-bis; il ricorrente contestava inoltre che fosse stato effettivamente garantito il contraddittorio, anche perché irreperibile, e sosteneva che il giudice non potesse anticipare il proprio orientamento sulla causa di non punibilità. Secondo: violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p. per motivazione asseritamente carente e per l’erronea affermazione che le parti avessero interloquito sulla particolare tenuità, nonostante l’impossibilità dell’indagato irreperibile di partecipare personalmente. Terzo: violazione degli artt. 3, 111 e 112 Cost. in relazione all’art. 420-quater c.p.p., con eccezione di illegittimità costituzionale per la mancata previsione, nella fase dell’archiviazione, di una pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’indagato irreperibile, analoga a quella prevista per il processo e per l’udienza predibattimentale. Il difensore chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il PG aveva concluso per il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto ammissibile in astratto il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost. contro l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità, in ragione della sua capacità di incidere definitivamente su posizioni soggettive e dell’iscrizione del provvedimento nel certificato penale. Sul primo motivo ha affermato che il GIP può archiviare per particolare tenuità anche senza una specifica richiesta del PM, purché il contraddittorio sul tema sia preventivamente e concretamente garantito. Nel caso concreto, il GIP aveva segnalato la questione già nel provvedimento dell’8 febbraio 2026 e l’aveva riproposta all’udienza del 26 marzo 2026; i difensori, compreso quello dell’indagato, erano stati invitati a pronunciarsi e non si erano opposti. Non vi era dunque stata una decisione a sorpresa né una lesione del diritto di difesa. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni unite, non ravvisando un contrasto giurisprudenziale attuale e reale. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: l’indagato irreperibile è rappresentato dal difensore ai sensi dell’art. 159, secondo comma, c.p.p.; nel caso concreto il difensore d’ufficio era stato avvisato, aveva partecipato tramite sostituto processuale e aveva depositato memoria. L’art. 420-quater c.p.p. riguarda il processo, non la fase delle indagini preliminari, e non poteva essere applicato per analogia al procedimento di archiviazione. La differenza di disciplina non è irragionevole, poiché la prosecuzione delle indagini e il potere del GIP di ordinare la formulazione dell’imputazione concorrono a tutelare l’obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.; la scelta legislativa rientra nella discrezionalità del legislatore. L’eccezione di illegittimità costituzionale è stata quindi giudicata manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di evidenziare che tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo dell'imputato, con la conseguenza che, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione.
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è ricorribile per cassazione per violazione di legge quando, pur non essendo una sentenza, incide definitivamente su situazioni soggettive e non è previsto un diverso mezzo di impugnazione.
art. 3, comma 1, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Si tenga conto, a conferma di tale conclusione, che l’art. 3, 1° comma d.P.R. 14/11/2002 n. 313 prevede l’iscrizione nel certificato penale del provvedimento dichiarativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto: tanto basta sia ad attestare la diretta incidenza della decisione su posizioni soggettive sia, nel contempo, a fondare un concreto interesse del destinatario del provvedimento ad impugnarlo allo scopo di rimuovere una situazione giuridica sfavorevole.
L’iscrizione nel certificato penale del provvedimento di non punibilità per particolare tenuità dimostra l’incidenza della decisione sulla posizione dell’interessato e il suo concreto interesse a impugnarla.
Detto questo, la Corte condivide l’orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo il quale il giudice per le indagini preliminari ha il potere di archiviare il procedimento per particolare tenuità del fatto pur in assenza di richiesta in tal senso del pubblico ministero, a condizione che il contraddittorio sia preventivamente garantito in modo che le parti siano in grado di prendere posizione sul tema.
Il GIP può disporre l’archiviazione per particolare tenuità anche senza una richiesta del PM, purché le parti siano state previamente messe in condizione di interloquire sull’applicabilità della causa di non punibilità.
Uno dei possibili esiti dell’udienza camerale successiva alla richiesta di archiviazione è l’ordine di formulare l’imputazione, come previsto dall’art. 409, quinto comma cod. proc. pen. e come evidenziato dallo stesso ricorrente.
Nell’udienza camerale conseguente alla richiesta di archiviazione il GIP conserva, tra gli esiti previsti, il potere di ordinare la formulazione dell’imputazione.
Osserva la Corte che la mancata osservanza di tali forme esclude qualunque vulnus nei confronti del diritto di difesa nel momento in cui questo, in concreto, venga comunque garantito attraverso il tempestivo invito alle parti ad interloquire sull’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen.
L’omissione delle specifiche forme dell’art. 411, comma 1-bis, non determina di per sé una lesione difensiva se il contraddittorio sull’applicabilità dell’art. 131-bis è stato comunque garantito in concreto con un tempestivo invito alle parti.
Ritiene il ricorrente che tale affermazione sia errata in quanto lo stato di irreperibilità gli ha impedito, di fatto, di partecipare all’udienza e di poter quindi esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
La Corte ha respinto la censura di motivazione carente relativa all’effettiva interlocuzione, rilevando che la contestazione del ricorrente era superata dalla partecipazione e dall’attività difensiva documentate; il testo non enuncia una distinta regola interpretativa sul contenuto dell’obbligo motivazionale ex art. 125, comma 3, c.p.p.
Lo status di irreperibile comporta che quest’ultimo sia rappresentato dal suo legale (art. 159, 2° comma, secondo periodo, cod. proc. pen.) e non c’è dubbio che nel caso di specie l’assistenza dell’indagato sia stata effettiva garantita, in quanto il difensore di ufficio è stato regolarmente avvisato dell’udienza camerale e vi ha partecipato tramite un sostituto processuale designato ad hoc, per di più dopo aver depositato una memoria scritta.
L’indagato irreperibile è rappresentato dal proprio difensore; la tutela difensiva può ritenersi effettivamente assicurata quando il difensore sia regolarmente avvisato e partecipi all’udienza, anche tramite sostituto processuale.
Correttamente, in primo luogo, il giudice per le indagini preliminari non ha applicato l’art. 420 quater cod. proc. pen., trattandosi di norma prevista esclusivamente per il processo e non già, in via generale, per il procedimento: la disposizione si riferisce infatti espressamente al “processo” già a partire dalla rubrica e non c’è dubbio che nel caso di specie il provvedimento impugnato sia stato emesso nella fase delle indagini preliminari.
La pronuncia di non doversi procedere prevista dall’art. 420-quater c.p.p. opera nel processo e non è estensibile alla fase delle indagini preliminari, nella quale il GIP non può adottare un provvedimento non previsto dalla legge.
art. 112 Cost.
Si tenga infatti conto che l’esigenza, invocata dal ricorrente, di evitare l’instaurazione di processi destinati a chiudersi con sentenza di non doversi procedere ex art. 420 quater cod. proc. pen. deve essere contemperata con il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).
La disciplina che consente la prosecuzione del procedimento nella fase delle indagini anche nei confronti dell’indagato irreperibile è compatibile con l’obbligatorietà dell’azione penale, da contemperare con l’esigenza di evitare processi destinati a concludersi con una pronuncia di non doversi procedere.
Massime di principio
- Il GIP può archiviare per particolare tenuità del fatto anche in assenza di una richiesta del pubblico ministero, purché le parti siano tempestivamente e concretamente messe in condizione di interloquire sulla possibile applicazione dell’art. 131-bis c.p.; in tale situazione la decisione non costituisce una pronuncia a sorpresa anche se la causa di non punibilità non era stata indicata nella richiesta di archiviazione.
- Il giudice può sollecitare le parti a pronunciarsi su questioni o temi non inizialmente prospettati: tale interlocuzione preventiva è funzionale a evitare decisioni a sorpresa e non equivale, di per sé, ad anticipare il giudizio sul merito.
- L’indagato irreperibile è rappresentato dal difensore ai sensi dell’art. 159, comma 2, c.p.p.; l’effettività della difesa è assicurata quando il difensore è regolarmente avvisato, partecipa all’udienza anche tramite sostituto processuale e può depositare memorie.
- La pronuncia di non doversi procedere per irreperibilità prevista dall’art. 420-quater c.p.p. è riferita alla fase del processo e non è applicabile alla fase delle indagini preliminari; il GIP non può estenderla analogicamente al procedimento di archiviazione.
- La mancata previsione di una pronuncia di non doversi procedere per irreperibilità nella fase dell’archiviazione non è irragionevole: la possibilità di proseguire il procedimento e di ordinare la formulazione dell’imputazione tutela l’obbligatorietà dell’azione penale, mentre la decisione per irreperibilità è riservata alla successiva fase processuale.
- L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., poiché incide definitivamente su posizioni soggettive e la sua iscrizione nel certificato penale fonda un concreto interesse all’impugnazione.
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