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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12737/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che aveva confermato la responsabilità penale di Giacchi per sette episodi di furto aggravato. Due censure principali: 1) omissione della declaratoria di improcedibilità per il capo 7) (furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.7 c.p.) a seguito della modifica di procedibilità introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; 2) errore nel trattamento sanzionatorio perché la corte territoriale ha utilizzato quale pena base il reato poi divenuto improcedibile (capo 7) e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo 7) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela (il d.lgs. 150/2022 ha reso procedibile a querela il reato di cui al n.7). Ha inoltre annullato con rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha disposto che la rivalutazione venga effettuata da altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, in relazione alle restanti fattispecie per le quali è stata confermata la responsabilità. La questione circa le circostanze attenuanti generiche è stata assorbita dalla nuova decisione sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato la procedibilità del delitto di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n.7 c.p., rendendolo procedibile a querela; l'art. 85 del decreto estende il nuovo regime anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore.

  • Art. 625, comma 1, n. 7, Codice Penale

    Individua la fattispecie di furto aggravato che, per effetto del d.lgs. 150/2022, è divenuta procedibile a querela; in mancanza di querela la relativa azione penale è improcedibile.

  • Art. 606, comma 1, lett. a) e b), Codice di Procedura Penale

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (errore di diritto e violazione di legge) utilizzati dal ricorrente per censurare decisioni di merito.

  • Art. 125, comma 3, Codice di Procedura Penale

    Rilevante ai fini del computo e del cumulo delle pene; impiegato nella censura sul trattamento sanzionatorio.

  • Art. 62-bis e art. 133, Codice Penale

    Norme che disciplinano l'individuazione della pena base, il cumulo ed il calcolo della pena e le circostanze attenuanti aggravanti, richiamate in relazione alle doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche.

  • Art. 623, comma 1, lett. c), Codice di Procedura Penale

    Stabilisce l'obbligo di rimessione del giudizio di rinvio ad altra sezione della corte territoriale quando la cassazione annulla e rinvia su questioni di merito; applicata per disporre il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.

Massime di principio

  • Se una norma successiva rende un reato procedibile solo a querela, per i fatti commessi anteriormente ma ricompresi nel nuovo regime (per effetto di norma di estensione), l'azione penale è improcedibile se non è stata proposta querela entro i termini applicabili.
  • La semplice denuncia priva di espressioni o comportamenti indicativi della volontà della persona offesa di perseguire penalmente non può sostituire la querela. Occorrono elementi formali o sostanziali (querela, costituzione di parte civile, riserva di costituzione, richiesta di essere informato sull'archiviazione) per ritenere integrata la condizione di procedibilità.
  • Quando un capo di imputazione diviene improcedibile, non può essere utilizzato come pena base per il calcolo della pena complessiva: il giudice deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio sulle sole fattispecie rimaste procedibili.
  • In caso di annullamento con rinvio del trattamento sanzionatorio, il nuovo esame deve essere affidato a una diversa sezione della corte territoriale, per garantire imparzialità e corretto esercizio del potere di revisione.
  • La mancata valutazione di attenuanti generiche può essere assorbita dalla necessità di ricalcolare la pena complessiva; tuttavia il giudice di rinvio deve riesaminare anche la concessione o meno delle attenuanti alla luce del nuovo calcolo.
  • Il principio del favor querelae resta applicabile nei casi dubbi, ma non opera per sostituire la querela quando manchino elementi che manifestino inequivocabilmente la volontà della vittima di perseguire l'autore.

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