Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09786/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute. Il ricorrente deduceva età avanzata e precarie condizioni di salute (cardiopatia, ischemia ipertensiva, stenosi carotidea, dislipidemia, distiroidismo, epitelioma basocellulare e patologia oncologica) tali da rendere l'espiazione della pena contraria al senso di umanità e incompatibile con la partecipazione al processo rieducativo. A supporto è stata prodotta una consulenza medica di parte che denunciava mancato monitoraggio diagnostico e rischio di rapido peggioramento, nonché l'impossibilità di ricevere adeguate cure in regime carcerario senza accesso a strutture esterne o private.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse svolto una valutazione completa e conforme ai principi di legittimità: ha descritto le patologie, preso atto della relazione sanitaria carceraria (4/8/2025) che indicava l'esecuzione di visite specialistiche e l'iscrizione in lista per asportazione della neoformazione, e ha concluso che le condizioni sono gestibili in ambito penitenziario. Non sono emersi presupposti per il differimento obbligatorio e, sul piano facoltativo, il consulente di parte non aveva descritto uno stato clinico di gravità tale da richiedere la misura alternativa; la mancata esecuzione di alcuni accertamenti è stata in parte sanata con visite successive. La Corte ha indicato che non è stato dimostrato un nesso tra la detenzione e un incremento del rischio tali da rendere inadeguata la permanenza in carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il ricorso è stato rigettato; è stata altresì disposta l'omissione dei dati identificativi per motivi di riservatezza.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Dispositivo che consente il differimento facoltativo della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare, per chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica; interpretato come applicabile solo ove sussistano condizioni di gravità tali da mettere a rischio la vita o rendere impossibile l'adeguata cura in regime detentivo.

  • art. 27 Cost.

    Richiama il principio che l'espiazione della pena non può avvenire in condizioni contrarie al senso di umanità; utilizzato come parametro di compatibilità fra pena e condizioni di salute del condannato.

  • art. 32 Cost.

    Tutela della salute come diritto fondamentale; rilevante nella valutazione della necessità di cure non assicurabili in carcere.

  • art. 11 ordinamento penitenziario

    Prevede la possibilità di ricovero in luoghi esterni di cura e altri strumenti per assicurare trattamenti sanitari; la Corte osserva che, ove necessario, può essere richiesto l'accesso a cure esterne o strutture private secondo le procedure previste.

  • art. 52 d.gs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali che giustifica l'oscuramento delle generalità e dati identificativi del ricorrente nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il differimento della pena per gravi motivi di salute richiede una valutazione rigorosa e concreta dello stato clinico del detenuto, non una mera elencazione di patologie.
  • Sono requisiti rilevanti: prognosi infausta ravvicinata, rischio di conseguenze gravi eliminabili o procrastinabili solo fuori dal regime carcerario, o condizioni tali da rendere l'espiazione della pena contraria al senso di umanità o incompatibile con la rieducazione.
  • La prova incombe sul ricorrente: occorrono documentazione clinica dettagliata, specifiche valutazioni sul nesso tra detenzione e peggioramento della salute e dimostrazione che le cure necessarie non sono assicurabili in carcere.
  • La disponibilità di cure esterne o la possibilità di ricovero ai sensi dell'art. 11 Ord. pen. può attenuare la necessità del differimento; la presenza di visite specialistiche effettuate o la collocazione in lista per intervento riducono la fondatezza della richiesta.
  • La mancata esecuzione di accertamenti può essere rilevante se adeguatamente documentata e se mostra un concreto pregiudizio; tuttavia, accertamenti successivi o la dimostrabile possibilità di ottenerli possono far propendere per il rigetto.
  • L'interpretazione dell'istituto è restrittiva in virtù dei principi di indefettibilità della pena e di uguaglianza, pertanto le richieste basate su un generico peggioramento o sulla sola necessità di follow-up diagnostico sono difficilmente accolte.
  • In sede preventiva, è utile chiedere e documentare l'eventuale impossibilità pratica di accesso alle cure in carcere (es. assenza di reparti/tecnologie), nonché valutare l'uso delle istanze ex art. 11 per cure esterne prima di proporre ricorso per differimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.