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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36560/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati erano stati giudicati responsabili, con sentenza dell’11 settembre 2024 del GUP del Tribunale di Genova, di tentato omicidio commesso reciprocamente e condannati ciascuno a 4 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con attenuanti generiche e riduzione per il rito abbreviato. La Corte d’appello di Genova, il 10 dicembre 2025, aveva ridotto la pena a 3 anni e 4 mesi di reclusione per ciascuno. Secondo la ricostruzione conforme dei giudici di merito, l’11 febbraio 2023, due ospiti di una comunità, dopo un diverbio, decisero di affrontarsi all’esterno per regolare i conti. Uno era già armato di coltello; l’altro rientrò per procurarsene uno. Nel corso dello scontro, uno colpì ripetutamente l’avversario al volto e al capo, alla mano destra e in regione sottoclaveare sinistra e alla spalla destra; l’altro lo colpì all’emitorace sinistro e alla parte interna della coscia destra. Le lesioni riportate furono, rispettivamente, guaribili in 16 giorni e consistenti in pneumotorace sinistro e ferita alla coscia. Il primo ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione sulla qualificazione come tentato omicidio, sostenendo che non fosse provato l’animus necandi: ha richiamato la singola ferita, le dimensioni ridotte del coltello, la mancata consapevolezza della presenza di organi vitali, i rapporti amicali tra i contendenti, il carattere asseritamente difensivo del gesto e le condotte antecedenti e successive. Ha chiesto la riqualificazione in lesioni e l’annullamento della sentenza. Il secondo ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2, c.p., sostenendo che l’offesa rivolta alla madre e lo spintone subito avessero generato, anche per accumulo, uno stato d’ira causalmente collegato alla reazione. Ha inoltre contestato la valutazione della sfida come adesione comune allo scontro, ribadendo la propria asserita intenzione meramente chiarificatoria e sostenendo che non occorresse proporzione tra offesa e reazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati i motivi, e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Quanto al ricorso sulla qualificazione giuridica, ha osservato che le censure miravano a una diversa lettura delle prove e dei fatti, non consentita in sede di legittimità in assenza di una mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte d’appello aveva motivatamente desunto l’elemento soggettivo dalle caratteristiche dell’arma, dalla forza del colpo e dalla zona corporea attinta, nonché dalla penetrazione della lama nella cavità pleurica e dal conseguente pneumotorace con pericolo di vita. Ha ritenuto non decisive l’unicità del colpo, le dimensioni del coltello e i rapporti amicali successivi, valorizzando la scelta condivisa di affrontarsi armati e l’idoneità concreta dell’azione a cagionare la morte. Quanto al secondo ricorso, ha confermato l’esclusione della provocazione: pur non essendo richiesta una proporzione tra offesa e reazione, occorre un nesso causale psicologico non meramente occasionale e una relazione di adeguatezza; nel caso concreto l’ingiuria e lo spintone, quest’ultimo avvenuto quando la sfida era già in corso, non furono ritenuti causalmente adeguati a determinare la condotta violenta. È stata inoltre ritenuta logica la conclusione dei giudici di merito secondo cui la sfida era stata reciprocamente accettata come modalità di risoluzione del contrasto, incompatibile con una finalità soltanto chiarificatoria.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve risultare dal testo della decisione e consistere nell’omessa considerazione del punto o in una manifesta illogicità; non è sufficiente chiedere una diversa valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 62, n. 2, c.p.

    Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte (Sez.1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799 – 01) richiede la presenza di determinate condizioni, ovvero: a) dello stato d'ira, costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il fatto ingiusto altrui; b) del fatto ingiusto altrui, elemento che deve essere caratterizzato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità individuale; c) infine, del rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra il fatto ingiusto e lo stato d'ira, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile la persistenza della derivazione causale, descrittivamente indicata come "una qualche adeguatezza" tra l'una e l'altra condotta.

    La provocazione richiede uno stato d’ira, un fatto ingiusto valutato oggettivamente e un nesso causale psicologico persistente tra fatto e reazione, non una mera coincidenza occasionale. La proporzione non è requisito autonomo, ma una sproporzione molto marcata può dimostrare che il fatto ingiusto fu soltanto l’occasione della reazione e che manca il nesso causale.

Massime di principio

  • La distinzione tra lesioni personali e tentato omicidio deve essere operata considerando sia l’atteggiamento psicologico dell’agente sia la potenzialità lesiva concreta dell’azione, valutando la sede corporea attinta, l’idoneità dell’arma e le modalità dell’aggressione.
  • In assenza di ammissioni dell’imputato, l’animus necandi può essere desunto dall’idoneità concreta dell’azione, apprezzata ex ante in rapporto alle circostanze prevedibili per l’agente al momento della condotta. La natura dell’arma, la forza impiegata e l’attacco a una zona in cui sono situati organi vitali possono sostenere tale inferenza; l’unicità del colpo non la esclude se l’azione era concretamente idonea a cagionare la morte.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione non consente una nuova lettura dei fatti o delle prove: la censura è rilevante solo se la decisione omette di esaminare un punto sottoposto al giudice o presenta una mancanza o manifesta illogicità desumibile dal provvedimento.
  • L’attenuante della provocazione richiede che il fatto ingiusto altrui abbia determinato lo stato d’ira e che sussista tra questo e la reazione un nesso causale psicologico, non meramente occasionale. Non è richiesta una proporzione tra offesa e reazione, ma una sproporzione particolarmente grave può rivelare che il fatto provocatorio fu soltanto l’occasione di una reazione originata da altre ragioni.
  • La condivisione di una sfida diretta a risolvere un contrasto mediante uno scontro fisico, unita al fatto che i contendenti si presentino armati o si procurino armi, può essere valutata dai giudici di merito come incompatibile con una finalità esclusivamente chiarificatoria.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiTentativo

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