Cassazione Civile, Ordinanza n. 23737/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva assistito una società in una causa volta alla risoluzione di un contratto di vendita immobiliare, poi definita con rigetto della domanda. Per le prestazioni svolte le parti avevano stipulato nel 2011 un accordo sul compenso, richiamando i parametri minimi poi riferiti al D.M. 140/2012, maggiorabili fino al doppio per controversie di valore superiore a 1.500.000 euro. Il Tribunale, liquidato il compenso in base a tale accordo, aveva escluso un autonomo compenso per: redazione di una diffida ad adempiere, istanza per provvedimento ex art. 186-ter c.p.c., procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e fase di reclamo. Il professionista ha impugnato l’ordinanza con due motivi: primo, sostenendo che l’accordo non poteva valere per l’ipotesi di cessazione anticipata del mandato e che, essendo stato concluso nel 2011, doveva farsi riferimento alle tariffe del D.M. 127/2004 e non ai parametri del D.M. 140/2012; secondo, deducendo la violazione dei criteri del D.M. 140/2012 per il mancato riconoscimento di un compenso autonomo per la fase cautelare, la diffida e la richiesta di provvedimento anticipatorio.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo valido e applicabile l’accordo sul compenso anche se non disciplinava espressamente l’ipotesi di revoca del mandato, perché l’art. 2233 c.c. attribuisce priorità alle pattuizioni tra le parti. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo, affermando che, una volta accertata l’applicazione convenzionale dei parametri minimi del D.M. 140/2012, il giudice doveva applicare integralmente anche i criteri di liquidazione del decreto e riconoscere un autonomo compenso per il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e per la fase di reclamo. È stata invece confermata l’esclusione del compenso autonomo per la diffida ad adempiere e per la richiesta ex art. 186-ter c.p.c., ritenute attività strumentali e strettamente collegate alla domanda principale. L’ordinanza è stata quindi cassata in relazione al capo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Le eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità sono state respinte perché il ricorso conteneva un’esposizione completa dei fatti e delle doglianze.
La liquidazione del compenso del professionista è governata anzitutto dalle pattuizioni tra le parti; il giudice interviene solo in mancanza di accordo. L’accordo conserva efficacia anche se non disciplina espressamente la revoca del mandato.
Se l’accordo richiama i parametri minimi del decreto, il giudice deve applicarlo integralmente, coordinando i valori tabellari con gli altri criteri di liquidazione previsti dal decreto stesso. Nei procedimenti cautelari il compenso va liquidato per analogia secondo i parametri degli altri procedimenti, con applicazione delle regole generali del decreto.
Il ricorrente lo aveva evocato come regime tariffario vigente al momento dell’accordo; la Corte non ha accolto tale lettura, perché ha ritenuto che il riferimento convenzionale operasse ai parametri poi ricondotti al D.M. 140/2012.
Il procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. e la successiva fase di reclamo integrano attività autonomamente compensabili secondo i parametri professionali.
La richiesta del provvedimento anticipatorio è stata considerata attività strettamente connessa e strumentale alla domanda principale, quindi non idonea a fondare un autonomo compenso nella specie.
La diffida ad adempiere, in quanto strettamente collegata e strumentale alla domanda di risoluzione, non ha giustificato un autonomo compenso nel caso concreto.
art. 1, comma 3, D.M. 140/2012
Richiamato per escludere il compenso autonomo per attività meramente strumentali e per collocare la liquidazione entro i criteri legati alle fasi dell’attività svolta.
Nei procedimenti cautelari e speciali il compenso deve essere liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti.
art. 11, comma 5, D.M. 140/2012
Concorre, insieme agli altri criteri del decreto, alla liquidazione del compenso professionale.
Il ricorso denunciava la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, ma la Corte ha ritenuto la censura generica perché si limitava a proporre una lettura alternativa del patto.
Invocato dal ricorrente in tema di interpretazione e integrazione del patto sul compenso; la Corte non ha ravvisato una violazione specificamente argomentata.
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso professionale, la pattuizione tra professionista e cliente ha priorità rispetto a tariffe, usi e liquidazione giudiziale; il giudice può intervenire solo in via sussidiaria quando manchi un accordo idoneo.
- Se le parti concordano il richiamo a parametri minimi tariffari o regolamentari, il giudice deve dare esecuzione all’accordo applicando l’intero sistema di liquidazione richiamato, non soltanto il dato numerico minimo.
- L’interpretazione di un accordo sul compenso non può essere censurata in cassazione con un mero dissenso ricostruttivo: occorre indicare concretamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo.
- Nel caso di revoca del mandato, il professionista ha diritto al compenso anche per l’attività svolta in relazione ad affari non ancora conclusi; se però il patto è riferito alle singole attività o fasi, esso resta applicabile secondo la sua struttura originaria.
- Le attività meramente strumentali e strettamente collegate alla domanda principale non danno luogo, di regola, a un autonomo compenso se il criterio pattizio e quello regolamentare impongono una liquidazione per fasi o per attività funzionalmente ricomprese nella prestazione principale.
- I procedimenti cautelari e la relativa fase di reclamo sono suscettibili di autonoma liquidazione professionale secondo i parametri del decreto sui compensi forensi quando la controversia lo consenta e il sistema applicato lo preveda.
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