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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08871/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi relativi all’attività di assistenza giudiziaria prestata in favore di una società in un giudizio di appello. La società propose opposizione deducendo la prescrizione del credito professionale; in primo grado l’opposizione fu accolta, ma in appello la sentenza venne riformata con rigetto dell’opposizione. La società ricorrente in cassazione censurò un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali e vizio di motivazione, perché la Corte d’appello aveva applicato erroneamente il principio di non contestazione: aveva attribuito valore decisivo al mancato disconoscimento, da parte della società, della documentazione prodotta a corredo della richiesta di parere di congruità al Consiglio dell’Ordine, senza considerare che la non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni desumibili dai documenti; inoltre aveva considerato solo la comparsa di riassunzione e non anche le difese e contestazioni svolte nelle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali la società aveva specificamente negato che l’ultima attività professionale fosse quella indicata dal professionista e aveva ribadito la maturazione della prescrizione ex art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo perché il principio di non contestazione era stato applicato in modo improprio a documenti e non a fatti storici, e perché la valutazione della condotta processuale della società non poteva limitarsi alla sola comparsa di riassunzione, dovendo considerarsi anche le contestazioni tempestivamente svolte nelle memorie istruttorie. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società.

  • art. 183 c.p.c.

    Le contestazioni non sono più modificabili oltre la fase di trattazione; la mancata contestazione iniziale è retrattabile entro i termini delle attività consentite dalla norma, ma non oltre.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, non sulle conclusioni ricostruttive tratte dalla documentazione.

  • art. 2956, comma 1, n. 2, c.c.

    È la norma di prescrizione breve invocata per i compensi dei professionisti e ritenuta dalla ricorrente già maturata.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda i fatti storici allegati dalle parti e non può essere esteso alle valutazioni o ricostruzioni desunte dai documenti prodotti in giudizio.
  • La mancata contestazione iniziale di un fatto può essere superata o ritratta entro i termini processuali in cui le parti possono ancora precisare e modificare le proprie difese; una volta esaurita la fase di trattazione, le ulteriori modifiche difensive sono precluse.
  • Nella valutazione della non contestazione il giudice deve considerare l’intero svolgimento difensivo nei limiti delle preclusioni, non isolare un solo atto processuale se successivamente sono state svolte contestazioni specifiche tempestive.
  • La documentazione allegata a sostegno di una pretesa creditoria non equivale, di per sé, alla prova dei fatti storici che ne costituiscono il presupposto, né la sua mancata contestazione comporta automaticamente l’ammissione del fatto storico sottostante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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