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Sentenza

Sentenza n. 7170/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna - Direzione generale cura della persona, salute e welfare, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, comunicata via pec in data 13 dicembre 2022; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti ivi richiamati, anche non conosciuti, ivi incluse la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 e la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, dal contenuto non noto, nonché i documenti denominati “Riferimenti normativi” e “Metodologia di calcolo” e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; - del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella deliberazione di ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, come indicati in ricorso.

Giustizia amministrativa202303579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di individuazione dell'azienda fornitrice e della quota di ripiano dovuta per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti ministeriali e concertativi presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la determinazione della Regione Emilia-Romagna con cui era stata individuata quale azienda tenuta al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché i decreti ministeriali, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha ritenuto che non fosse perfezionata la fattispecie di cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, poiché, oltre al tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda, era necessario il provvedimento dell'ente regionale o provinciale attestante l'avvenuto pagamento e la relativa comunicazione alla segreteria del TAR; tali adempimenti non risultavano documentati nel fascicolo. Tuttavia, l'adesione alla procedura di riduzione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie facevano emergere, dal comportamento della ricorrente, una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevante ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa e di ripiano del superamento dei tetti per i dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 novembre 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale, con comunicazione alla segreteria del TAR. Il mancato deposito o la mancata comunicazione dell'accertamento impedisce di ritenere perfezionata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    L'adesione del ricorrente alla procedura normativa di riduzione della quota di ripiano e l'adempimento delle relative obbligazioni possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando non siano integrati tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al ripiano degli oneri per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione, pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR del provvedimento regionale o provinciale che accerti tale versamento.
  • Quando il pagamento della quota ridotta è stato effettuato e il ricorrente ha aderito alla procedura normativa che preclude ulteriori azioni giurisdizionali, ma manca l'accertamento formale dell'ente regionale o provinciale previsto dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal comportamento univoco della parte successivo alla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche quando non sia documentata la completa integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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