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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01985/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto: 1) violazione di legge sulla configurabilità del reato, sostenendo che la condotta non sarebbe stata idonea a coartare l'azione del pubblico ufficiale; 2) mancanza del dolo; 3) sussistenza dell'esimente dell'esercizio di un diritto, individuato nel rifiuto delle cure sanitarie. Dalla motivazione emerge che il ricorso riproponeva in sostanza le stesse censure già formulate in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e meramente reiterative dei motivi di appello. In fatto, non sindacabile in sede di legittimità, risultava che l'imputato aveva afferrato insistentemente un poliziotto per un braccio e poi per la giacca, tenendo una condotta aggressiva attiva. Quanto al dolo, la deduzione difensiva è stata ritenuta una mera affermazione, senza incidenza dell'eventuale ubriachezza sull'elemento soggettivo. L'esimente del rifiuto delle cure è stata esclusa perché il diritto di rifiutare le cure non legittima aggressioni nei confronti di chi intenda somministrarle, specie in una situazione molesta e pericolosa per la quiete altrui. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna; la Corte ritiene integrata una condotta aggressiva attiva idonea a integrare la resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 337 cod. pen.

    La norma incriminatrice è richiamata come fondamento della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende può essere esclusa solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non ravvisata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le doglianze risultano manifestamente infondate.
  • Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, è sufficiente una condotta attiva e aggressiva concretamente idonea a ostacolare o coartare l'azione del pubblico ufficiale; tale accertamento di fatto non è normalmente rivalutabile in cassazione.
  • Il dolo nel reato di resistenza non può essere escluso con mere affermazioni apodittiche; eventuali condizioni soggettive come l'ubriachezza non escludono automaticamente l'elemento psicologico.
  • Il diritto di rifiutare le cure sanitarie non legittima l'uso di aggressioni o condotte violente nei confronti di chi intenda prestarle o somministrarle.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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