Cassazione Civile, Ordinanza n. 26654/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Due società aventi sede rispettivamente in Inghilterra e Svezia avevano stipulato con una società italiana un articolato accordo commerciale per il finanziamento di lavori di ristrutturazione di un hotel in Sardegna, con previsione di collaborazioni promozionali e stagionali e con concessione di ipoteca volontaria a garanzia della restituzione del finanziamento. Dopo la dichiarazione unilaterale di scioglimento dei contratti da parte delle società straniere, la società italiana conveniva le controparti davanti al Tribunale di Milano chiedendo, in sostanza, l'accertamento dei loro inadempimenti, il riconoscimento dell'estinzione del credito garantito e la conseguente cancellazione dell'ipoteca. Le società straniere proponevano regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia contrattuale dovesse essere devoluta ai giudici di Inghilterra e Galles in forza di clausole pattizie di proroga della giurisdizione inserite nel contratto principale, e che il giudice italiano non potesse conoscere neppure in via incidentale degli inadempimenti contrattuali, pur restando, a loro dire, eventualmente radicata in Italia solo la domanda reale relativa all'ipoteca. La resistente replicava che la domanda si collocava nell'ambito della competenza esclusiva del foro del luogo in cui è sito l'immobile, e che comunque l'atto di ipoteca conteneva una clausola che richiamava Milano.
La decisione
La Corte ha distinto le domande: ha affermato la giurisdizione del giudice italiano soltanto sulla domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi di domanda connessa alla tutela di un diritto reale immobiliare e radicata nel forum rei sitae; ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande contrattuali relative all'inadempimento, ai danni e alla sorte del rapporto principale, poiché queste erano coperte dalla clausola di proroga della giurisdizione in favore dei giudici di Inghilterra e Galles. La Corte ha escluso che la domanda italiana potesse trasformarsi in una mera questione incidentale sull'inadempimento, perché la cancellazione dell'ipoteca richiede un accertamento assistito da giudicato, e ha ritenuto non decisiva la clausola contenuta nell'atto di ipoteca, qualificandola come clausola di competenza e comunque riferita al solo atto di garanzia. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.
Norme richiamate
fondamento del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalle convenute straniere.
base procedurale per la trattazione camerale con conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
art. 4 Reg. UE n. 1215/2012
le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute... davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro
indicato come criterio generale di giurisdizione fondato sul domicilio del convenuto.
art. 25 Reg. UE n. 1215/2012
Qualora le parti... abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro... la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale...
riconosce la validità della clausola di scelta del foro; la Corte la ritiene prevalente sulle domande contrattuali, salvo il limite delle competenze esclusive.
art. 24, comma 1, n. 1, Reg. UE n. 1215/2012
in materia di diritti reali immobiliari... le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato
stabilisce una competenza esclusiva del foro del luogo in cui si trova l'immobile, non derogabile dalle parti, per le domande rientranti nella materia reale immobiliare.
art. 8, n. 4, Reg. UE n. 1215/2012
in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari... davanti all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l'immobile è situato
criterio di connessione che opera solo in assenza di prevalenza di una competenza esclusiva o di una clausola attributiva validamente pattuita per la controversia contrattuale.
la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria presuppone un ordine contenuto in sentenza passata in giudicato o in altro provvedimento definitivo.
Massime di principio
- La domanda di cancellazione dell'iscrizione di ipoteca volontaria, in quanto diretta alla tutela di un diritto reale immobiliare, rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato in cui è situato l'immobile, indipendentemente da pattuizioni attributive di foro incompatibili con tale criterio.
- La clausola di proroga della giurisdizione pattuita nel contratto principale prevale, per le controversie contrattuali da esso derivanti, sui fori ordinari e sui criteri di connessione, salvo che la controversia rientri in una competenza esclusiva non derogabile.
- Il giudice adito per la cancellazione dell'ipoteca non può limitarsi a un accertamento meramente incidentale dell'inadempimento contrattuale quando la cancellazione presuppone, secondo la disciplina sostanziale e processuale, un accertamento coperto da giudicato.
- Le clausole contenute nell'atto di concessione dell'ipoteca vanno interpretate secondo il loro tenore: se riferite alla "competenza" non valgono di per sé come pattuizioni di giurisdizione, e in ogni caso non incidono oltre l'oggetto specifico dell'atto di garanzia.
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