Cassazione Civile, Ordinanza n. 28295/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso monitorio con cui un soggetto chiedeva la restituzione di euro 93.000 asseritamente prestati a una donna e a sua madre, sulla base di una dichiarazione unilaterale sottoscritta da entrambe. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dalla destinataria, che contestava di avere ricevuto le somme, eccepiva la prescrizione del credito e deduceva la falsità della firma apposta sul documento; espletata CTU grafologica, il primo giudice riteneva autentica la sottoscrizione ma accoglieva l'opposizione per mancata prova dell'effettiva erogazione del denaro e delle modalità di restituzione. In appello, il creditore sosteneva che la ricognizione di debito fosse di per sé sufficiente a provare il credito, anche in assenza di ulteriore prova della traditio e dei fatti costitutivi. La Corte d'appello riformava integralmente la decisione e rigettava l'opposizione. In cassazione la debitrice articolava quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione, con violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2946 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo rappresentato dalla prescrizione; 3) omessa pronuncia e motivazione apparente ancora in relazione alla prescrizione; 4) violazione degli artt. 1988, 1322, 1343, 1418, 2697 c.c. e 1306 c.c. per erronea qualificazione/efficacia della promessa di debito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'eccezione di prescrizione, rimasta assorbita e non esaminata in primo grado, era stata ritualmente riproposta in appello senza necessità di appello incidentale, sicché la sua totale omissione nella sentenza d'appello integra vizio censurabile. Gli altri motivi, proposti espressamente in via subordinata, sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
la mera riproposizione è sufficiente per le eccezioni non esaminate in primo grado; l'appello incidentale è richiesto solo se l'eccezione è stata espressamente o implicitamente rigettata.
la questione della prescrizione decennale del credito era devoluta al giudice d'appello e doveva essere esaminata.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la promessa o ricognizione di debito non avrebbe di per sé esaurito i requisiti probatori del credito; la Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito.
richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.
richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.
richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.
richiamato nel quarto motivo in tema di onere della prova; non esaminato nel merito per assorbimento.
richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento.
Massime di principio
- L'eccezione di prescrizione non esaminata in primo grado e riproposta in appello dalla parte rimasta vittoriosa nel merito non richiede appello incidentale: è sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
- Se la sentenza d'appello omette del tutto di pronunciare su una eccezione ritualmente devoluta e non preclusa, il vizio integra omessa pronuncia censurabile in cassazione.
- L'appello incidentale è necessario solo quando l'eccezione o la domanda siano state già rigettate, espressamente o implicitamente, dal primo giudice; se invece sono rimaste assorbite o non esaminate, opera la semplice riproposizione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto e gli altri sono formulati espressamente in via subordinata, questi ultimi restano assorbiti.
- La ricognizione o promessa di debito richiamata dalla parte non è stata scrutinata nel merito in questa decisione, poiché la cassazione si è arrestata al vizio processuale relativo alla mancata pronuncia sulla prescrizione.
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