Cassazione Penale, Sentenza n. 142/2022 del 05/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame che aveva chiesto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di usura aggravata. Contesta in primo luogo la qualificazione dell'aggravante del "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 c.p., sostenendo che i giudici del riesame hanno fondato tale conclusione su mere dichiarazioni della persona offesa che credeva l'indagato organico al clan per legami di parentela, senza che vi sia prova di specifici comportamenti dell'indagato che abbiano esplicitamente evocato il metodo mafioso o intimorito la vittima. Contesta inoltre la rilevanza delle dichiarazioni di collaboratori, ritenute generiche, e la mancanza di prova che gli importi percepiti fossero destinati al sodalizio. Con il secondo motivo deduce vizi analoghi con riguardo al pericolo di reiterazione del reato e all'insufficienza di misure meno afflittive, lamentando motivazione generica e mancata considerazione della sua incensuratezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la qualificazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 richiede elementi specifici dalla cui valutazione risulti che la condotta dell'agente abbia in qualche modo estrinsecato il "metodo" mafioso e determinato nella vittima la percezione intimidatoria tipica dell'azione mafiosa: non è sufficiente la sola convinzione della vittima basata su rapporti di parentela né la mera evocazione dell'appartenenza da parte di collaboratori se priva di specificità. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta carente nel collegare fatti specifici alla configurabilità dell'aggravante e nel dimostrare che il reato agevolasse l'attività del sodalizio. Poiché la valutazione del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia si basavano anche sulla presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. fondata sull'aggravante, tali argomentazioni sono venute meno. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Norme richiamate
L'aggravante del "metodo mafioso" non richiede l'effettiva esistenza di un sodalizio mafioso né l'appartenenza dell'agente, ma richiede che la condotta dell'agente estrinsechi il "metodo" in modo tale da evocare nella vittima la paura tipica dell'azione mafiosa; occorrono elementi specifici che colleghino i comportamenti al carattere intimidatorio e alla finalità di agevolazione del sodalizio
Prevede presunzioni in tema di esigenze cautelari e sulla adeguatezza della misura carceraria in presenza di determinate circostanze aggravanti; l'operatività di tale presunzione dipende dalla corretta e convincente dimostrazione delle aggravanti stesse, altrimenti la presunzione non può sorreggere la misura cautelare
Massime di principio
- La sola convinzione della persona offesa sulla appartenenza dell'agente a un clan (ad esempio per legami di parentela) non è di per sé sufficiente a configurare l'aggravante del metodo mafioso; è necessario dimostrare comportamenti che abbiano concretamente evocato l'intimidazione mafiosa.
- Le dichiarazioni di collaboratori vanno valutate per specificità e collegamento fattuale alla condotta contestata; affermazioni generiche sull'appartenenza non colmano la carenza motivazionale.
- Per rilevare l'aggravante connessa all'agevolazione del sodalizio occorre provare l'attinenza funzionale del reato all'attività del clan (ad es. destinazione dei proventi), non il semplice contesto "mafioso".
- Se la misura cautelare si fonda sulla presunzione di pericolo prevista dall'art. 275 co. 3 c.p.p., la mancata prova delle aggravanti rende necessario un nuovo esame delle esigenze cautelari e della possibilità di misure meno afflittive, con valutazione della personalità e dell'eventuale incensuratezza dell'indagato.
- In casi analoghi il giudice deve motivare puntualmente quali elementi concreti collegano il comportamento dell'imputato al "metodo" mafioso e perché misure alternative non siano idonee a prevenire il pericolo di reiterazione.
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