Cassazione Civile, Ordinanza n. 08789/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un assicurato volta ad ottenere l’accertamento della legittima rinuncia al computo di periodi di anzianità e contribuzione ritenuti non favorevoli. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda solo limitatamente alla parte di contribuzione non determinante per il perfezionamento del requisito contributivo minimo per la pensione. La corte d’appello, su impugnazione dell’INPS, ha invece riformato la decisione rilevando che, nella fattispecie concreta, non esisteva alcuna contribuzione obbligatoria non necessaria per il raggiungimento del requisito minimo: anche la contribuzione figurativa per esposizione all’amianto, riconosciuta giudizialmente, era necessaria per accedere al trattamento pensionistico. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, sostenendo che l’INPS avesse utilizzato solo in parte i contributi da esposizione ad amianto riconosciutigli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla decisiva affermazione dell’inesistenza di contributi "non necessari" per il perfezionamento del requisito contributivo minimo di accesso alla pensione. La censura si limitava a prospettare in modo generico un errore nel calcolo dei contributi da amianto, senza attaccare specificamente il nucleo argomentativo della decisione di merito. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257 del 1992
è la norma invocata dal ricorrente a sostegno della pretesa di corretta utilizzazione dei contributi da esposizione ad amianto, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica riferibilità della censura alla ratio decidendi
i motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure prive di specifica attinenza al decisum sono equiparate alla mancata enunciazione dei motivi e comportano inammissibilità
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il deposito dell’ordinanza nel termine riservato dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto, in caso di rigetto/inammissibilità, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve colpire puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che si limiti a contestazioni generiche o non pertinenti al decisum è inammissibile.
- La specificità del motivo ex art. 366, n. 4, c.p.c. richiede l’individuazione del capo della decisione impugnato e l’esposizione delle ragioni per cui quel capo sarebbe erroneo; la mancanza di tale correlazione sostanziale è equiparata alla mancata enunciazione del motivo.
- Quando la decisione di merito si fonda su una qualificazione decisiva del fatto controverso, il ricorrente deve confrontarsi con tale qualificazione e non con una ricostruzione alternativa solo astratta o parziale del calcolo giuridico-fattuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte provvede alla condanna alle spese e può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Come è indicizzato
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