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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07532/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società contro il credito professionale di un architetto, la società aveva proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asseriti errori nella progettazione di due edifici destinati a centro commerciale. Il professionista aveva eccepito l’esistenza di una rinuncia all’azione risarcitoria sottoscritta dall’amministratore della società; la società, e in un separato giudizio anche l’amministratore, avevano poi agito per far dichiarare la nullità, l’annullabilità o la falsità di tale rinuncia, sostenendo alternativamente che fosse frutto di dolo, falsa o apposta abusivamente su foglio firmato in bianco. Il giudice dell’opposizione aveva sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. in attesa dei giudizi pregiudiziali; conclusi questi, quasi tutte le parti avevano chiesto la prosecuzione del processo e il tribunale aveva accolto l’istanza con ordinanza. Contro questa ordinanza la società ha proposto regolamento di competenza, deducendo l’impugnabilità del provvedimento e contestando la prosecuzione del giudizio sospeso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha prima escluso che mancasse la definitività del provvedimento per difetto di precisazione delle conclusioni e scambio delle memorie, osservando che tale formalità non è necessaria per il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di prosecuzione del giudizio sospeso. Ha però affermato che il provvedimento impugnato non era un provvedimento di sospensione, ma un provvedimento di riattivazione del processo, e che contro di esso non è ammesso il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c.; eventualmente impugnabile con quel mezzo è solo il provvedimento che respinge l’istanza di riassunzione di un processo sospeso. Poiché nel caso concreto la riassunzione/prosecuzione era stata ammessa, il controllo sulla correttezza della decisione potrà avvenire solo con l’impugnazione della sentenza finale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione del processo per pregiudizialità opera fino alla definizione del giudizio pregiudicante; il provvedimento di riattivazione o prosecuzione del processo sospeso segue la disciplina dell'art. 297 c.p.c. e non è il provvedimento di sospensione impugnabile con regolamento di competenza.

  • art. 297 c.p.c.

    Il giudice provvede con decreto sull'istanza di prosecuzione o riassunzione del processo sospeso; il provvedimento che ammette la riassunzione/prosecuzione non è impugnabile con regolamento di competenza.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è ammesso contro i provvedimenti che decidono sulla competenza e, in via estensiva, contro il rigetto dell'istanza di riassunzione di processo sospeso; non è invece esperibile contro il provvedimento che riattiva il processo o rigetta la richiesta di mantenere la sospensione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. non è esperibile contro il provvedimento che riattiva un processo sospeso o ammette la prosecuzione/riassunzione del giudizio; il mezzo è semmai utilizzabile, in via estensiva, contro il provvedimento che respinge l'istanza di riassunzione.
  • La definitività del provvedimento non va confusa con la sospensione del processo: il fatto che il giudizio sia sospeso non impone alle parti la previa precisazione delle conclusioni o il deposito delle comparse conclusionali per contestare la decisione sulla prosecuzione.
  • Il controllo sulla correttezza del provvedimento che nega di mantenere la sospensione per pregiudizialità, quando la riassunzione/prosecuzione è stata ammessa, deve essere differito all'impugnazione della decisione finale del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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