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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18698/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. I motivi dedotti erano quattro: 1) eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi, ritenuta dal ricorrente erroneamente valutata; 2) censura alla motivazione del giudizio di responsabilità, prospettata in modo ritenuto generico e indeterminato; 3) contestazione della motivazione sulla responsabilità per il reato di truffa, con richiesta sostanziale di rivalutazione del materiale probatorio e ricostruzione alternativa dei fatti; 4) lamentata mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., negata dai giudici di merito in ragione dell'entità del danno, quantificato in euro 450.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'eccezione di incompetenza territoriale era stata già tardivamente dedotta in appello e, comunque, la competenza per territorio va valutata allo stato degli atti, senza poter fondare l'eccezione su prove sopravvenute assunte in dibattimento. Ha ritenuto generico il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha dichiarato non consentito il terzo motivo, perché mirava a una inammissibile rilettura del fatto e delle prove in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta immune da vizi logici e giuridici. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, poiché il diniego dell'art. 131-bis c.p. era stato adeguatamente motivato dal giudice di merito sulla base dell'entità del danno. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, c.p.p.

    L'incompetenza territoriale deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto per le questioni preliminari; la decisione sulla competenza va assunta allo stato degli atti, senza istruzione probatoria sul punto.

  • art. 491, comma 1, c.p.p.

    Individua il termine ultimo per proporre le questioni preliminari, tra cui l'eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve essere specifico e non generico; la censura che non indichi con precisione gli elementi posti a fondamento non consente il sindacato del giudice di impugnazione.

  • art. 640 c.p.

    Il ricorso non può essere utilizzato in cassazione per ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, se la motivazione di merito è logicamente e giuridicamente corretta.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere negata in base all'entità del danno cagionato, quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato sul punto.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale è soggetta a decadenza e deve essere proposta tempestivamente nelle forme previste, restando preclusa la possibilità di fondarla su prove acquisite successivamente in dibattimento.
  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico: una censura generica o indeterminata è inammissibile perché non consente alla Corte di individuare con precisione il vizio dedotto.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove né procedere a una rilettura del fatto quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
  • Il sindacato di legittimità sulla responsabilità per truffa non può trasformarsi in una richiesta di ricostruzione alternativa della vicenda, se il giudice di merito ha accertato in modo congruo gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; è sufficiente, a sostegno del diniego, una motivazione che valorizzi l'entità del danno o dell'offesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàTruffa
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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