Cassazione Penale, Sentenza n. 39551/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del pubblico ministero e applicato misure cautelari: per ODOLI gli arresti domiciliari per il reato ex art. 416 c.p. (associazione per delinquere); per SCICHILONE e GHILARDI il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per 12 mesi in relazione ai reati previsti dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 74/2000 (fatture per operazioni inesistenti). Le doglianze principali sono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (anche alla luce dell'inutilizzabilità delle intercettazioni), contestata utilizzazione indiretta delle intercettazioni nelle motivazioni, nullità per richiamo integrale di precedente provvedimento, erronea qualificazione del ruolo di Ghilardi (concorso ex art. 8 D.Lgs. 74/2000 vs. deroga dell'art. 9), carenza dell'elemento psicologico e mancanza delle esigenze cautelari; inoltre censura per SCICHILONE sulla possibilità del Tribunale di adottare una misura diversa da quella richiesta dal P.M.
La decisione
La Corte rigetta tutti i ricorsi come infondati. In sintesi: per ODOLI il richiamo integrale al provvedimento del 14/1/2022 è valido perché parte integrante dello stesso procedimento e non ha violato il diritto di difesa; la valutazione dei gravi indizi è ritenuta articolata e coerente anche in assenza delle intercettazioni, essendo idonei altri elementi (perquisizioni, sequestri, accertamenti in Italia e in Polonia, prospetto contabile). Per SCICHILONE la Corte conferma che, pur dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni ai fini dell'associazione, il prospetto contabile e gli altri accertamenti sono idonei a fondare i gravi indizi per i reati contestati (cap. 35 e 45) e che il Tribunale può legittimamente applicare una misura meno afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero. Per GHILARDI la Corte ritiene corretta la qualificazione del reato come concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000): la deroga di cui all'art. 9 non opera quando il destinatario non ha poi utilizzato le fatture, per cui l'imputazione concorrente è possibile. Il Tribunale ha, inoltre, adeguatamente motivato sull'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e sulla necessità della misura interdittiva temporanea. Sono imposte le spese processuali ai ricorrenti.
Norme richiamate
Contestato a carico di ODOLI per associazione per delinquere; la Corte ritiene sussistenti, alla luce degli altri elementi investigativi, i gravi indizi richiesti per l'applicazione della misura
Norma sulla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; qui richiamata nel quadro delle indagini fiscali e distinta dall'art. 8 rispetto ai ruoli di emittente e utilizzatore
Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma la configurabilità del concorso del destinatario nelle ipotesi in cui non si verifichi l'utilizzazione e vi siano elementi di partecipazione
Deroga volta a evitare il doppio perseguimento per emissione e utilizzazione quando entrambe le condotte si realizzano; la Corte interpreta la deroga come non operante se il destinatario non ha utilizzato le fatture, consentendo dunque l'imputazione per concorso nell'emissione
Richiamato per la possibilità di concorso nel reato tra emittente e potenziale utilizzatore, ove sussistano i presupposti
artt. 125, 271, 273, 292, 309 cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese per censurare vizio di motivazione e valutazione dei gravi indizi; la Corte li prende in considerazione e ritiene la motivazione del giudice del riesame adeguata e coerente
Richiamato nella doglianza relativa all'applicazione di una misura diversa da quella richiesta dal P.M.; la Corte conferma la possibilità per il giudice di adottare misure alternative meno afflittive
Citate le regole sull'impugnazione del P.M.; la Corte afferma che l'effetto devolutivo non vincola il giudice dell'appello cautelare a concedere esattamente la misura richiesta dal P.M., potendo applicare misure diverse e meno gravi
Massime di principio
- L'inutilizzabilità delle intercettazioni non impedisce che, ove esistano altri elementi probatori (sequestri, perquisizioni, documenti contabili, accertamenti interni ed esteri), il giudice possa ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
- Il richiamo integrale a un provvedimento precedente nello stesso procedimento non costituisce di per sé vizio o nullità della motivazione se le parti hanno avuto la possibilità di confrontarsi con gli atti e con le argomentazioni richiamate.
- Nel giudizio cautelare di appello promosso dal pubblico ministero il tribunale non è vincolato ad accogliere pedissequamente la misura richiesta: può adottare misure diverse e meno afflittive purché adeguatamente motivate.
- La deroga prevista dall'art. 9 D.Lgs. 74/2000 evita il doppio perseguimento quando emissione e utilizzazione siano fasi di uno stesso fatto; se il destinatario non ha utilizzato le fatture, la deroga non opera e può essere configurato il concorso nella emissione (art. 8) ove emergano elementi di partecipazione e consapevolezza.
- Per l'applicazione di misure interdittive o detentive il giudice deve valutare la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio; movimenti significativi di denaro, entità dell'imposta evasa e la non occasionalità delle condotte sono elementi rilevanti per motivare tali esigenze cautelari.
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