Cassazione Penale, Sentenza n. 24659/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto colpevole, in concorso, del reato previsto dall'art. 10 D.lgs. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di evadere le imposte). Il ricorso articolava tre censure: (1) vizio di applicazione dell'art. 10 D.lgs. 74/2000 e pregiudizio del diritto di difesa per la persistenza di una contestazione alternativa tra occultamento e distruzione e per la ritenuta irrilevanza penale della mera omissione nella tenuta delle scritture (argomentando che la mancata tenuta sarebbe sanzionata solo amministrativamente); (2) mancanza del dolo specifico di elusione dell'imposta e motivazione tautologica della Corte territoriale, con elementi (anche della Guardia di Finanza) a favore della colpa e non del dolo; (3) erronea applicazione dell'art. 12-bis D.lgs. 74/2000 (confisca per equivalente) e dell'art. 578-bis c.p.p. a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma (fatti riferibili ai primi mesi del 2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente agli effetti di estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si era estinto per prescrizione (la Corte territoriale aveva ricostruito la fattispecie come distruzione, reato istantaneo, con ultima fattura del 28.02.2013 e termine massimo di prescrizione scaduto al 28.02.2023). Di conseguenza la confisca applicata è stata revocata: in primo luogo perché la confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis D.lgs. 74/2000 ha natura sanzionatoria e non può applicarsi a fatti anteriori alla sua entrata in vigore (20.10.2015); in secondo luogo perché la disciplina dell'art. 578-bis c.p.p., secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 4145/2023), non è applicabile retroattivamente alle misure confiscatorie con componente sanzionatoria sostanziale. Il resto del ricorso è stato rigettato implicitamente, mentre la pronuncia ha disposto l'annullamento della condanna per prescrizione e la revoca della confisca.
Norme richiamate
art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma punisce l'occultamento o la distruzione di documentazione contabile al fine di evadere le imposte; la Corte ha considerato applicabile la fattispecie in relazione alla distruzione (reato istantaneo) così come ricostruita in fatto.
art. 12-bis D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (confisca per equivalente)
Considerata dalla Corte come misura di natura sanzionatoria sostanziale; pertanto non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione (20.10.2015).
La Corte, richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 4145/2023), ha ritenuto che la norma non possa trovare applicazione retroattiva per le confische per equivalente o per confische con componente sanzionatoria sostanziale.
artt. 157 e 161 cod. pen. e art. 17, comma 1‑bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamati ai fini del computo del termine di prescrizione (la Corte ha individuato il termine massimo di prescrizione in anni dieci in assenza di cause di sospensione).
Richiamato in via analogica/interpretativa per escludere l'estensione retroattiva delle norme che incidono sulla natura sostanziale di misure sanzionatorie (qui, per le misure ablative).
Sez. U., sentenza n. 4145 del 31/01/2023 (Rv. 284209)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha stabilito l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 578-bis c.p.p. alle confische per equivalente o a misure confiscatorie con componente sanzionatoria sostanziale; richiamata come parametro decisivo per revocare la confisca.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica della condotta (es. occultamento vs distruzione) incide sul dies a quo della prescrizione: i reati istantanei (es. distruzione) fanno decorrere la prescrizione dal momento della consumazione.
- La mera omissione nella tenuta delle scritture contabili è, di regola, rilevante sul piano amministrativo; per integrare il reato di cui all'art. 10 D.lgs. 74/2000 è necessario un comportamento attivo di occultamento o distruzione con dolo specifico di elusione.
- Il dolo specifico di sottrazione all'imposizione fiscale richiede indici probatori di fraudolenza; fatti compatibili con semplice negligenza o inattività gestionale possono non essere sufficienti a fondare il reato.
- Le norme introdotte successivamente che hanno natura sostanziale (es. confisca per equivalente di cui all'art. 12-bis) non si applicano retroattivamente ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore.
- Anche disposizioni processuali che, nella pratica, hanno effetti di carattere sostanziale sulla posizione dell'imputato (es. art. 578-bis c.p.p. riguardo alla confisca) possono essere dichiarate inapplicabili retroattivamente se la giurisprudenza di legittimità ne riconosce natura non puramente processuale.
- Se il reato è estinto per prescrizione in sede di cassazione, la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e le misure ablative connesse al reato sono revocate quando non applicabili per ragioni di retroattività normativa o di mutamento di qualificazione del fatto.
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