Cassazione Penale, Ordinanza n. 29283/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità per furto aggravato e la relativa condanna. Con i quattro motivi ha sostenuto: 1) che la condanna si fondava solo sul rinvenimento dei beni sottratti all'interno di un container di proprietà della madre, elemento ritenuto insufficiente a dimostrare la responsabilità; 2) che il reato doveva considerarsi estinto per prescrizione, assumendo che non potesse farsi riferimento alla data in cui la persona offesa aveva avuto conoscenza del furto e della distruzione dell'abitazione; 3) che la pena era eccessiva; 4) che non avrebbe dovuto essergli negata la sospensione condizionale della pena. Con memoria successiva ha inoltre contestato l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e ribadito le censure.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso proposto con motivi in parte non consentiti in sede di legittimità e in parte manifestamente infondati. Ha osservato che i primi due motivi sollecitavano un nuovo apprezzamento di merito sia sulla responsabilità sia sulla data di consumazione del reato, a fronte di una motivazione dei giudici di merito ritenuta coerente e logica; ha inoltre rilevato che la questione della retrodatazione della consumazione non era stata dedotta in appello, integrando quindi un motivo inedito. Quanto agli ultimi due motivi, la Corte ha ribadito che dosimetria della pena e concessione della sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata, come nel caso di specie, in cui era stata valorizzata la gravità complessiva della condotta e il danno cagionato alle persone offese, superiore a euro 217.000. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto è qualificato come furto aggravato; la Corte non rimettere in discussione la qualificazione giuridica ma prende atto della conferma di merito della responsabilità per tale reato.
Non espressamente citato nel testo, ma il riferimento al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale mostra che le valutazioni sulla pena restano al giudice di merito se motivate.
La sospensione condizionale della pena è considerata valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione in presenza di motivazione adeguata.
I motivi di ricorso non possono risolversi in richieste di nuovo apprezzamento del merito né proporre questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
L'uso di motivi non consentiti in sede di legittimità e manifestamente infondati conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente e logica.
- La deduzione della prescrizione fondata su una diversa individuazione della data di consumazione del reato non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta con l'atto di appello.
- La determinazione della pena e il riconoscimento della sospensione condizionale rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se la motivazione dà conto in modo adeguato della gravità del fatto e degli elementi rilevanti per il trattamento sanzionatorio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in censure di merito o in motivi manifestamente infondati, con conseguente condanna alle spese e al versamento della somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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