Cassazione Civile, Ordinanza n. 02562/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società controricorrente nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione materiale dell'ordinanza n. 13091/2022, sostenendo che nel dispositivo, pur avendo la Corte liquidato le spese processuali in suo favore, era stata omessa la specificazione della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. La domanda mirava quindi a inserire nel dispositivo la formula di attribuzione al difensore delle spese liquidate, trattandosi di omissione da emendare con il procedimento di correzione degli errori materiali. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile sulla base del principio secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese va sanata tramite il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c., e il difensore è legittimato a proporre l'istanza se aveva formulato specifica richiesta nel giudizio di merito o di legittimità. La parte potenzialmente controinteressata non ha formulato osservazioni critiche ritualmente rilevate, sicché la Corte ha accolto la richiesta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione della propria ordinanza n. 13091 del 27 aprile 2022, inserendo nel dispositivo, dopo le parole "ed accessori di legge", la locuzione "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo". La decisione è stata resa nel procedimento camerale e la Corte ha precisato che, per la natura del procedimento, non trovava applicazione l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e non veniva adottato alcun provvedimento sulle spese.
Norme richiamate
Indicato come norma che consente la correzione degli errori materiali in caso di omissione della pronuncia sulla distrazione delle spese.
Richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. come base del procedimento di correzione dell'errore materiale.
Richiamato per evidenziare la coerenza del rimedio della correzione con la disciplina della distrazione delle spese quando la parte dimostri di aver soddisfatto il difensore.
Indicato come norma che rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Richiamato per il rito camerale in cui è stata esaminata la richiesta di correzione.
Richiamato con l'art. 380-bis c.p.c. quale base processuale della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ritenuto non applicabile al procedimento di correzione, per la sua natura particolare che preclude anche provvedimenti sulle spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese non va fatta valere con i normali mezzi di impugnazione, ma con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessoria alla regolazione delle spese processuali.
- Il difensore è legittimato a chiedere la correzione dell'omissione sulla distrazione delle spese quando nel giudizio abbia formulato una specifica richiesta in tal senso; la dichiarazione di anticipazione e mancato pagamento può risultare implicitamente dalla domanda di distrazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione.
- Per la natura del procedimento di correzione, non trovano applicazione le disposizioni sul contributo unificato aggravato per i giudizi di impugnazione né provvedimenti sulle spese del procedimento stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →