Cassazione Penale, Ordinanza n. 31385/2026 del 14/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali, dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di semilibertà e ammesso l'interessato alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. penit., con prescrizioni. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso personalmente. La Corte ha rilevato d'ufficio che, nei ricorsi per cassazione, l'atto, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; poiché il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del soggetto che lo aveva proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto e sottoscritto personalmente dall'interessato, quindi da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che difettassero profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Nel giudizio di legittimità il ricorso personale dell'interessato non è ammissibile; la sottoscrizione deve provenire da un difensore cassazionista.
Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso
La Corte può dichiarare senza formalità l'inammissibilità quando il ricorso provenga da soggetto non legittimato.
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato
La proposizione personale del ricorso da parte dell'interessato integra una causa di inammissibilità per difetto di legittimazione.
art. 47-ter, comma 1-bis, l. n. 354 del 1975
Norma richiamata solo per descrivere la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa dal tribunale di sorveglianza.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
L'inammissibilità del ricorso comporta la sanzione pecuniaria solo in assenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, profili che la Corte esclude nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non è idonea.
- La proposizione del ricorso da parte di soggetto privo di legittimazione determina inammissibilità immediata dell'impugnazione.
- Nei casi di inammissibilità per difetto di legittimazione la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo l'assenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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