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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35459/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata era accusata di essersi impossessata di energia elettrica destinandola alla propria abitazione, sottraendola alla società erogatrice mediante la manomissione del contatore, così da alterare la registrazione dei consumi. Il Tribunale di Palermo, con sentenza indicata in epigrafe come pronunciata il 20 febbraio 2026, aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo che non ricorresse l’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7, c.p., perché la manomissione del contatore non riguardava una cosa destinata a pubblico servizio. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo ha proposto tempestivo ricorso per erronea applicazione della legge penale, sostenendo che l’energia elettrica mantiene la destinazione pubblicistica anche quando alimenta un’utenza privata. La difesa dell’imputata ha chiesto il rigetto del ricorso. La Corte ha inoltre esaminato la legittimazione del Procuratore generale a ricorrere direttamente per cassazione dopo la modifica dell’art. 593, secondo comma, c.p.p., introdotta dalla legge n. 114 del 2024.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che, per l’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7, c.p., rilevi la concreta destinazione del bene, non la sua natura intrinseca: l’energia prelevata dalla rete di distribuzione è destinata a un servizio rivolto a una pluralità indeterminata di utenti e soddisfa un’esigenza di rilevanza pubblica. La manomissione del contatore non esclude l’aggravante, poiché è decisiva la destinazione dell’energia sottratta, non la natura del dispositivo di misurazione. L’aggravante, adeguatamente contestata, rende il reato procedibile d’ufficio; il Tribunale ha quindi errato nel dichiarare improcedibile l’azione per mancanza di querela. Quanto alla via d’impugnazione, la Corte ha affermato che il Procuratore generale presso la Corte di appello conserva, ai sensi dell’art. 608, primo comma, c.p.p., il potere di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento inappellabili per i reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.; il ricorso immediato previsto dall’art. 569 c.p.p. non è invece utilizzabile dal pubblico ministero privo del diritto di appellare. Il rinvio è disposto ai sensi dell’art. 623, lett. d), c.p.p. per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Ritiene il Collegio che decisivo, ai fini del giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante de qua, sia l’accertamento in ordine alla concreta destinazione (piuttosto che alla natura) del bene a un pubblico servizio.

    L’aggravante dipende dalla concreta destinazione del bene al pubblico servizio, non da una sua qualità intrinseca. L’energia prelevata dalla rete di distribuzione può integrare l’aggravante anche quando sia destinata all’utenza privata dell’imputato.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    Recita, infatti, nella sua nuova versione il secondo comma dell’art. 593, c.p.p., “Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2”.

    Per le sentenze di proscioglimento relative ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., il pubblico ministero non può proporre appello.

  • art. 569, comma 1, c.p.p.

    Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal tribunale di Palermo, formare attualmente oggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, non possono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorso immediato per cassazione, di cui all’art. 569, c.p.p., la cui attivazione è riconosciuta in capo alla parte che, come recita il primo comma, del menzionato art. 569, c.p.p., “ha diritto di appellare la sentenza di primo grado”.

    Il ricorso immediato per cassazione previsto dall’art. 569 c.p.p. presuppone che la parte abbia diritto di appellare la sentenza di primo grado; non è quindi la via utilizzabile dal pubblico ministero contro i proscioglimenti che non può appellare.

  • art. 608, comma 1, c.p.p.

    Resta, tuttavia, impregiudicato, ai sensi dell’art. 608, co. 1, c.p.p., norma che non è stata investita dall’intervento riformatore, il potere del procuratore generale presso la corte di appello di ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di proscioglimento inappellabile, categoria nella quale, come si è visto, ormai rientrano le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    Il Procuratore generale presso la Corte di appello conserva il potere di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento inappellabili, comprese quelle relative ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

  • art. 623, lett. d), c.p.p.

    Potere esercitato specificamente nel caso in esame dal procuratore generale presso la corte di appello di Palermo, attraverso l’impugnazione proposta, in accoglimento della quale gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell’art. 623, lett. d), c.p.p., come si è detto, al tribunale di Palermo, in diversa composizione fisica, affinché provveda a un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati.

    In seguito all’annullamento, gli atti sono trasmessi al giudice individuato dalla disposizione per un nuovo giudizio; nel caso deciso, il rinvio è al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

  • art. 625, comma 1, n. 7-bis, c.p.

    Che la destinazione del bene-energia possa essere mutevole, peraltro, lo dimostra plasticamente la compresenza, all'interno della disposizione normativa dì cui all'art. 625, co. 1, cod. pen., di due diverse circostanze aggravanti, quelle previstedal n. 7) e dal n. 7 -bis, circostanza, quest’ultima, che qualifica in termini di servizio pubblico l’erogazione di energia, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte legate da un rapporto di specialità (cfr. Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Rv. 281556).

    La disposizione qualifica espressamente come servizio pubblico l’erogazione di energia; il testo richiama inoltre il rapporto di specialità tra le aggravanti dei nn. 7 e 7-bis. La decisione fonda tuttavia l’applicazione al caso concreto sull’aggravante del n. 7.

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    Non potendo le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p., come quella emessa dal tribunale di Palermo, formare attualmente oggetto di appello da parte del pubblico ministero, esse, di conseguenza, non possono essere più impugnate attraverso lo strumento processuale del ricorso immediato per cassazione, di cui all’art. 569, c.p.p.

    Le sentenze di proscioglimento per i reati ricompresi nei commi 1 e 2 sono inappellabili per il pubblico ministero secondo la disciplina richiamata dalla decisione; resta distinto il ricorso per cassazione del Procuratore generale ai sensi dell’art. 608 c.p.p.

Massime di principio

  • Ai fini dell’aggravante del furto relativa alla destinazione della cosa a pubblico servizio, è decisiva la concreta destinazione del bene e non la sua natura intrinseca. L’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione è destinata al pubblico servizio anche quando viene utilizzata per un’utenza privata.
  • La sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore può integrare il furto aggravato dalla destinazione al pubblico servizio: la manomissione del dispositivo di misurazione non esclude l’aggravante, poiché rileva la destinazione dell’energia sottratta e distolta dalla rete.
  • Quando l’aggravante del furto è adeguatamente contestata e rende il reato procedibile d’ufficio, non può dichiararsi improcedibile l’azione penale per mancanza di querela.
  • Il ricorso immediato per cassazione previsto dall’art. 569 c.p.p. presuppone il diritto della parte di appellare la sentenza di primo grado. Il Procuratore generale presso la Corte di appello conserva invece, ai sensi dell’art. 608, primo comma, c.p.p., il potere di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento inappellabili.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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