Cassazione Civile, Ordinanza n. 01288/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia e, ritenendo la lite estinta ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. richiamato nel testo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato maggiori redditi imponibili per l'anno 2006. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l'appello era stato a sua volta respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania. Avverso tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato memoria comunicando di avere definito la lite tramite la procedura agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018, allegando domanda e ricevuta di presentazione e dando atto del pagamento dell'importo lordo dovuto in pendenza di giudizio. L'Agenzia delle entrate non ha opposto alcunché.
Norme richiamate
La definizione della controversia mediante la procedura agevolata, con pagamento dell'importo dovuto e deposito della relativa documentazione, comporta l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
art. 6, commi 12 e 13, d.l. 118/2019
Nel testo sono richiamati come base per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza della definizione agevolata della lite.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
Le spese del giudizio possono essere compensate in caso di estinzione del processo tributario.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere validamente definito la controversia mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di cassazione perde interesse e deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La produzione della domanda di definizione e della ricevuta di presentazione, unitamente alla prova del pagamento dell'importo dovuto, è sufficiente a fondare la declaratoria di estinzione se la controparte non contesta la definizione.
- Nel processo tributario, l'estinzione per definizione agevolata può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
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