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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32688/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La controversia riguarda la liquidazione delle spettanze maturate a seguito dello scioglimento di un'impresa familiare. In primo grado il Tribunale aveva condannato l'ex coniuge a pagare all'altra parte una somma rilevante, a titolo di quota sugli utili e sugli incrementi dell'azienda ex art. 230-bis c.c. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata la costituzione dell'impresa familiare già dal maggio 2007, la sua cessazione a fine febbraio 2017, e riconoscendo percentuali crescenti di partecipazione agli utili nei diversi periodi. Aveva inoltre escluso che un immobile, intestato all'appellata, potesse essere detratto dalla quota riconosciuta, perché estraneo all'impresa familiare. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per travisamento delle prove testimoniali e mancata prova dell'effettivo apporto dell'ex coniuge all'impresa; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione delle prove e per avere ritenuto dimostrato l'apporto e le percentuali di partecipazione pur senza prova sufficiente; 3) violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e dell'art. 35 c.p.c. per non avere detratto il valore di un immobile dalla somma dovuta, ritenendo necessaria un'eccezione di compensazione; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita adesione acritica alla CTU; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per erronea valutazione delle risultanze peritali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure che miravano, sotto la veste di violazione di legge o nullità, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. In particolare, ha escluso il travisamento delle prove testimoniali, precisando che la sentenza d'appello conteneva una valutazione analitica e compiuta delle risultanze; ha affermato che non vi era violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la doglianza in realtà contestava il peso attribuito alle prove, attività riservata al giudice di merito; ha chiarito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si censuri l'apprezzamento delle prove; ha ritenuto assorbente, quanto alla detrazione del valore dell'immobile, la circostanza che esso era stato acquistato con risparmi personali ed era quindi estraneo all'impresa familiare e alla liquidazione della quota; ha infine escluso il vizio di motivazione in relazione alla CTU, osservando che il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico quando queste abbiano già considerato i rilievi delle parti e che le contestazioni difensive non impongono una confutazione analitica. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, in presenza dei presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 230-bis c.c.

    disciplina l'impresa familiare e fonda il diritto alla partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda in caso di scioglimento del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma non consente di trasformare in censura di legittimità una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre nullità della sentenza o del procedimento, ma non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito sotto il profilo della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce efficacia probatoria in contrasto espresso o implicito con la regola legale; non è consentito contestare la ponderazione comparativa delle prove svolta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è deducibile solo se l'onere probatorio è stato erroneamente attribuito a soggetto diverso da quello onerato; non riguarda l'apprezzamento delle prove.

  • art. 1241 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di compensazione, ma la Corte non ne fa applicazione perché ritiene decisiva l'estraneità del bene alla liquidazione dell'impresa familiare.

  • art. 1243, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla compensazione giudiziale, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto per l'estraneità del bene oggetto di contestazione.

  • art. 35 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma senza esito dirimente nella decisione, che esclude comunque la pertinenza del bene alla liquidazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente, ma la Corte ritiene che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente e che la censura miri in realtà a un riesame del merito.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato come parametro del sindacato sul 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste di violazione di legge o nullità, quando la censura si risolva in un mero dissenso rispetto all'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di aperta deroga alla regola legale di valutazione della prova; non è deducibile per contestare il peso attribuito dal giudice a prove regolarmente acquisite.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti l'esito della valutazione delle prove raccolte.
  • In tema di impresa familiare, il diritto alla liquidazione della partecipazione va commisurato agli utili e agli incrementi dell'attività imprenditoriale; beni estranei all'impresa non possono essere inclusi o detratti nel calcolo della quota.
  • La motivazione della sentenza non è viziata quando il giudice aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che abbia esaminato e replicato ai rilievi delle parti, potendo le critiche difensive restare implicitamente disattese se incompatibili con l'accertamento peritale recepito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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