Cassazione Civile, Sentenza n. 33329/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento Tarsu 2011 notificato a Porto di Lavagna spa sullo specchio acqueo del porto in concessione, ma aveva ridotto l'importo dovuto sottraendo quanto la società aveva già versato per le banchine (parti solide). Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 62 d.lgs. 507/93 per avere la CTR dedotto dal tributo dovuto sullo specchio acqueo la tassa già versata per le parti solide, quando tali somme si riferivano a un presupposto imponibile distinto (banchine) e quindi non potevano essere compensate; secondo motivo: censura relativa all'esclusione delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. 546/92, dedotta dal Comune come inammissibile per novità introdotta dall'appellante. La società resistente proponeva ricorso incidentale rilevando, tra l'altro, che la detenzione e quindi l'obbligo tributario ricadevano sui superficiari/terzi assegnatari dei posti barca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo errata la riduzione della pretesa tributaria sullo specchio acqueo in ragione del pagamento effettuato per le banchine, con conseguente cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla CTR di II grado per rideterminare il quantum dovuto sul presupposto che le aree acquee e le aree solide costituiscono presupposti autonomi di imposizione. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo relativo alle sanzioni. Ha altresì respinto il ricorso incidentale della società (confermando la legittimazione passiva del concessionario). La Corte ha disposto la rinnovazione del giudizio di merito anche sulle spese del giudizio di legittimità e dato atto di adempimenti procedurali relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
Il presupposto TARSU è la detenzione/occupazione di aree scoperte (anche liquide) potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti; la natura solida o liquida non è decisiva, conta la capacità produttiva di rifiuti.
La tassa è dovuta da chi occupa o detiene le aree/locale; il concessionario che detiene lo specchio acqueo è soggetto passivo per presunzione di legge, anche se consente l'utilizzo a terzi (sub-detenzione) o stipula contratti con utenti.
Consente di non applicare sanzioni ove sussistano oggettive condizioni di incertezza sull'applicabilità del tributo; la CTR aveva escluso le sanzioni in ragione di tale incertezza.
Norma processuale richiamata in ordine ai limiti delle censure; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alle sanzioni per difetto di interesse in quanto le sanzioni non erano oggetto dell'avviso originario.
D.P.R. 115/2002 art.13, comma 1 quater (modificato L. 228/2012)
Richiamato in ordine agli aspetti contributivi e agli obblighi procedurali relativi al versamento del contributo unificato in sede di legittimità.
Cass. sent. n. 3829/2009
Principio secondo cui la stipula di contratti di ormeggio o assimilati non esclude la detenzione del concedente e non trasferisce automaticamente l'obbligo tributario al diportista; rilevante per la qualificazione soggettiva del soggetto passivo.
Cass. sent. n. 3289/2009
Affermato che ai fini Tarsu la distinzione solidi/liquidi non è decisiva e che occorre valutare la capacità delle aree di produrre rifiuti; usata per confermare l'autonomia di imponibilità delle aree acquee rispetto a quelle solide.
Massime di principio
- Le aree acquee e le aree solide all'interno di un porto concessio nal possono costituire presupposti distincti di imposizione TARSU: ciascuna va valutata autonomamente in base alla sua capacità produttiva di rifiuti.
- Il concessionario demaniale che detiene l'area (anche se la concede o concede l'uso a terzi) è, per presunzione di legge, soggetto passivo del tributo relativo alle aree oggetto della concessione; la mera stipula di contratti con terzi non estingue automaticamente tale detenzione.
- Somme pagate a titolo di tassa relative a un diverso presupposto imponibile (es. banchine) non possono essere automaticamente compensate o detratte da un accertamento relativo ad un altro presupposto (es. specchio acqueo) senza che ciò rientri nell'oggetto del giudizio e nella documentata riconduzione degli importi.
- Le censure che introducono materie o conseguenze non contemplate dall'atto impugnato (novità) possono essere inammissibili o prive di interesse quando non incidono concretamente sull'oggetto del giudizio; le decisioni interlocutorie o obiter del giudice di merito non sempre sono correggibili in cassazione se non producono effetti pratici rilevanti per la parte.
- In presenza di oggettiva incertezza interpretativa sull'applicabilità del tributo, il giudice può motivatamente non irrogare sanzioni ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 546/92, fermo restando il pagamento degli interessi legali.
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