Cassazione Penale, Sentenza n. 12437/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli per omessa dichiarazione della prescrizione del reato. Sosteneva che il reato di peculato si era consumato il 27/09/2011, data in cui si sarebbe definitivamente appropriato dei proventi del gioco del lotto, e che quindi la prescrizione, calcolata sulla base della pena edittale vigente all'epoca, era maturata il 27/03/2024. Contestava l'indicazione della Corte d'appello che aveva ritenuto come data di consumo quella dell'ingiunzione amministrativa del 06/04/2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha aderito all'orientamento secondo il quale il reato di peculato si consuma non automaticamente allo spirare del termine indicato nell'intimazione amministrativa, ma quando emerge con certezza l'interversione del possesso (ossia che il concessionario abbia agito uti dominus). Valutando le risultanze di merito (confessione dell'imputato, documentazione contabile e ridimensionamento dell'importo a €6.000) la Corte ha concluso che l'interversione si è verificata nella settimana contabile terminante il 27/09/2011. Di conseguenza la prescrizione era maturata al 27/03/2024 e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Confermata però la confisca diretta di €6.000 (bene certamente appropriato) e annullata la confisca per equivalente fino a concorrenza dello stesso importo per incompatibilità applicativa dell'art. 578-bis c.p.p. con fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Il reato contestato è il peculato; la condotta ritenuta è l'appropriazione dei proventi del gioco del lotto da parte del titolare della ricevitoria
Riferito come norma che integra un reato diverso e meno grave (ritardo di versamento); in alcuni precedenti si era ritenuto che il peculato potesse assorbire tale fattispecie in caso di progressione criminosa
Consente modalità di confisca correlate a dichiarazione di estinzione del reato; la Corte ha ritenuto però non applicabile la confisca per equivalente, nella parte sanzionatoria, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma
Cass. Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022 (De Marco) e successive pronunce di Sez. 6 (Viola, Mancini)
Giurisprudenza che individua il momento di consumazione del peculato non nello spirare del termine indicato nell'intimazione amministrativa ma nel momento in cui emerge con certezza l'interversione del possesso; la Corte ha seguito questo orientamento
Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)
Richiamata in relazione al divieto di applicare retroattivamente la disciplina dell'art. 578-bis c.p.p. per misure ablative sanzionatorie sui fatti anteriori alla sua entrata in vigore
Massime di principio
- Il momento di consumazione del peculato derivante dall'omesso versamento deve essere individuato nella data in cui è provata l'interversione del possesso, non automaticamente allo spirare del termine amministrativo
- La prova dell'interversione richiede elementi fattuali concreti (es. protrazione temporale dell'appropriazione, utilizzo per scopi personali, trasferimento del denaro su conti personali, uso di mezzi per occultare la condotta)
- Una mera violazione formale del termine di versamento o irregolarità contabile non è sufficiente a provare il peculato; bisogna accertare la volontà di comportarsi come dominus
- Per il calcolo della prescrizione occorre partire dalla data in cui si è verificata l'interversione provata: se tale data produce l'estinzione del reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio
- Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione può tuttavia rimanere la confisca diretta della cosa certamente appropriata; la confisca per equivalente può essere esclusa se la normativa che la autorizza non è applicabile retroattivamente
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