Cassazione Penale, Sentenza n. 22755/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omissione di pronuncia, affermando che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere tutte le questioni relative all'esecuzione, ivi compresa la formazione del cumulo e l'eventuale estinzione di una frazione di pena. L'ordinanza del Tribunale di Terni è stata annullata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Terni per un nuovo giudizio sui temi sollevati dalle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava il computo della pena residua indicato nell'ordine di esecuzione, sostenendo che fosse stata inclusa una frazione di pena ormai estinta ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., e chiedeva la rideterminazione della pena residua tenendo conto anche di un periodo di custodia cautelare non computato. Inoltre denunciava la mancata e insufficiente motivazione dell'ordinanza in ordine al mancato riconoscimento dell'estinzione della frazione di pena.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (primo comma, n.1)
Norma richiamata in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; la revoca era l'oggetto della richiesta del Pubblico Ministero rispetto alla quale il giudice dell'esecuzione si era pronunciato.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Invocata dal ricorrente per sostenere l'estinzione di una frazione di pena; la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'eventuale estinzione dovesse essere valutata dal giudice dell'esecuzione nel merito.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle questioni sul cumulo delle pene; dalla sentenza non emerge una disamina specifica, ma la norma è stata evocata come parametro per il corretto calcolo della pena complessiva.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena e del cumulo; la Corte non ha deciso nel merito ma ha rimesso la materia al giudice dell'esecuzione.
Interpretato dalla Corte nella parte in cui stabilisce la competenza del giudice dell'esecuzione a conoscere di tutte le questioni insorte con riguardo all'esecuzione; perciò il Tribunale di Terni avrebbe dovuto decidere anche sulle questioni prospettate dal condannato.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme di rito della cassazione richiamate per i motivi dedotti: violazione di norme processuali e omessa motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all'omissione di pronuncia, assorbendo le altre censure.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al dovere di motivazione dell'atto giurisdizionale; la Corte ha ritenuto l'omissione di pronuncia rilevante e ha disposto l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere tutte le questioni attinenti all'esecuzione della pena, comprese le contestazioni sul computo della pena residua, il cumulo e l'eventuale estinzione di singole frazioni di pena; quando tali questioni sono sollevate con l'atto, il giudice non può limitarsi a rinviare la materia al Pubblico Ministero.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di pronunciarsi su questioni poste dalle parti (ad es. estinzione di una frazione di pena o computo della custodia cautelare), questa omissione costituisce motivo idoneo all'annullamento dell'atto e al rinvio per nuovo esame.
- Quando si contesta l'inclusione di una frazione di pena che il ricorrente ritiene estinta ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., il giudice deve valutare nel merito l'eventuale estinzione e, se accertata, escludere tale frazione dal computo della pena residua.
- In presenza di contestazioni complesse sul calcolo della pena residua, è opportuno che la difesa richieda espressamente al giudice dell'esecuzione la pronuncia sul punto e produca ogni elemento utile (es. documentazione sulla custodia cautelare) per evitare che la questione venga rimessa ad accertamenti successivi.
- Il ricorso per cassazione per omessa motivazione/omessa pronuncia rimane un rimedio efficace quando il provvedimento impugnato non affronta questioni decisive sollevate dalle parti.
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