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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10052/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del 12/07/2024 che aveva confermato gli arresti domiciliari con divieto di comunicare, contestando: (1) la utilizzabilità di intercettazioni acquisite in altro procedimento (violazione degli artt. 270 e 266 c.p.p.), con conseguente difetto del quadro indiziario rispetto al reato di associazione di cui all'art. 416 c.p.; (2) l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la mancanza di motivazione circa il contributo e l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio; (3) la mancata sussistenza del pericolo di reiterazione e, quindi, l'erronea applicazione delle misure cautelari (art. 274 c.p.p.), anche alla luce del tempo intercorso e dell'assenza di detenzione nel luogo dove si sarebbe consolidata l'attività criminosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle intercettazioni acquisite in altro procedimento poiché in quel procedimento figuravano soggetti con posizioni qualificate (capi/organizzatori) che legittimavano l'attivazione delle intercettazioni e tali captazioni potevano essere utilizzate anche nei confronti dei concorrenti/participi. Sul secondo motivo ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse ampia, coerente e logicamente fondata; le censure difensive sono state giudicate generiche e non adeguatamente confrontate con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato. La Corte ha confermato che, ai fini delle misure cautelari, gli indizi richiesti sono di livello inferiore rispetto al giudizio di merito e che la documentazione investigativa indicata era ritenuta sufficiente a delineare un sodalizio stabile e il ruolo rilevante del ricorrente. Sul terzo motivo la Corte ha rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato l'attualità del pericolo di reiterazione, considerando l'operatività del sodalizio anche mediante interlocuzioni con persone esterne che recapitavano telefoni in carcere e l'assenza di una concreta presa di distanza del ricorrente dall'associazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Inoltre le conclusioni scritte della difesa pervenute tardivamente sono state considerate intempestive; il Procuratore Generale aveva concluso per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riconoscimento della distinzione tra associazione per delinquere e concorso nel reato continuato; la Corte accetta la ricostruzione del Tribunale secondo cui la ricorrenza seriale di reati e gli indicatori organizzativi possono dimostrare la stabilitÀ e autonomia del sodalizio.

  • art. 270 cod. proc. pen.

    Le intercettazioni acquisite in altro procedimento possono essere utilizzate se nel procedimento di origine erano iscritti reati/titoli che legittimavano le captazioni e quando le risultanze sono pertinenti nei confronti dei concorrenti/participi; non è necessario che ogni singolo indagato nel procedimento di origine avesse lo stesso titolo che autorizzava l'intercettazione.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti per le intercettazioni; la Corte interpreta la norma nel senso che la legittimazione all'intercettazione nel procedimento di origine si valuta sul complesso delle iscrizioni e dei ruoli (es. capi/organizzatori), non sull'attribuzione di quel titolo a ciascun soggetto indagato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Ribadito che, ai fini delle misure cautelari, gli indizi richiesti non devono possedere il livello di precisione e concordanza richiesto per il giudizio di merito (art. 192 c.p.p., comma 2); è sufficiente una qualificata probabilità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi su elementi attuali e concreti, come la persistenza di contatti con l'esterno per finalità delittuose e l'assenza di una presa di distanza dall'associazione; pertanto la misura cautelare è stata ritenuta adeguata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda la diversità degli standard probatori: l'art. 192 comma 2 richiede precisione e concordanza per il giudizio di merito, ma tale requisito non si estende pienamente al giudizio sulle misure cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • decreto legge n.137/2020 art.23 comma 8

    Richiamato in relazione alle conclusioni e al ruolo del Procuratore Generale che ha formulato conclusioni per l'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Cost. n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in sede di determinazione sull'eventuale mancata colpa del ricorrente nella presentazione del ricorso e ai fini della liquidazione equitativa a titolo di ammenda.

Massime di principio

  • Le intercettazioni acquisite in un procedimento possono essere utilizzate in altro procedimento se nel procedimento di origine erano presenti soggetti con posizioni che legittimavano le captazioni; non è necessario che lo stesso titolo di reato autorizzante sia attribuito a ogni singolo indagato.
  • In sede di impugnazione di misure cautelari in Cassazione il controllo è limitato alla verifica di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione ex novo delle risultanze o degli indizi.
  • Per le misure cautelari la soglia degli indizi richiesti è più bassa rispetto al giudizio di merito (non è richiesto il livello di precisione e concordanza di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2); è sufficiente una qualificata probabilità della responsabilità.
  • La configurazione dell'associazione per delinquere richiede l'accertamento di indicatori di stabilità, autonomia e programmaticità del gruppo; la mera serialità di reati deve essere valutata insieme agli elementi organizzativi e alle relazioni tra i partecipanti.
  • Il pericolo di reiterazione può essere fondato sull'esistenza di canali di comunicazione o rapporti con soggetti esterni che permettono la continuazione dell'attività criminosa e sulla mancanza di una concreta presa di distanza dell'indagato dall'associazione.
  • Le censure generiche o non specificamente confrontate con le ragioni del provvedimento impugnato sono destinate all'inammissibilità; l'atto di impugnazione deve indicare esplicitamente i punti di criticità rispetto alla motivazione del giudice di merito.
  • La tempestività degli atti difensivi è rilevante: conclusioni o documenti prodotti fuori termine possono essere dichiarati intempestivi e non considerati.

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