Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44256/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: l'Ausiello contestava la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), sostenendo che gli accertamenti dimostravano soltanto singoli episodi di spaccio in concorso ma non una struttura organizzativa verticale a lui riconducibile né un ruolo di capo; chiedeva inoltre la riqualificazione dell'associazione come finalizzata esclusivamente a spaccio di lieve entità (art. 74, comma 6) e, per i capi 36-39, il riconoscimento della lieve entità delle cessioni ai sensi dell'art. 73, comma 5.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e coerente sui gravi indizi: l'Ausiello e la moglie Fustolo dirigevano stabilmente l'attività di traffico usando il negozio come base, custodendo in casa 119 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, telefoni e schede dedicate; dopo l'arresto dell'Ausiello la Fustolo proseguì l'attività coordinata, con rilevanti approvvigionamenti settimanali (100-300 g) e dichiarazioni accusatorie di collaboratori che confermavano minacce e rifornimenti. Sul punto della lieve entità, il Collegio ha correttamente valutato quantità, modalità e continuità dell'azione escludendo la rilevanza ex art. 73, comma 5. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; utilizzata per fondare il gravame al Tribunale contro la misura applicata dal GIP

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    prevede l'aggravamento di pena per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il comma 6 disciplina la causa di non punibilità o diversa qualificazione quando l'associazione è diretta a fatti di lieve entità

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disciplina le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; il comma 5 individua la fattispecie del fatto di lieve entità, rilevante per la riqualificazione dell'attività del gruppo

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge n. 2/2020 e successivi provvedimenti di proroga

    norme procedurali eccezionali che regolano lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità telematiche o speciali, richiamate per la trattazione del procedimento

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza logica e della motivazione: non può rivelarsi inammissibile una impugnazione quando essa chiede in pratica la riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesta una struttura complessa o grandi risorse: è sufficiente una struttura anche rudimentale che fornisca supporto stabile e duraturo alle attività criminose (sede operativa, custodia della droga, strumenti dedicati, coordinamento continuativo).
  • La qualificazione dell'attività come 'di lieve entità' ex art. 73, comma 5 va compiuta con una valutazione complessiva che considera quantità, modalità, mezzi, continuità dell'azione e il ruolo degli indagati; approvvigionamenti frequenti e partite consistenti sono indici contrari alla lieve entità.
  • Le intercettazioni e il contenuto delle conversazioni sono elementi indiziari la cui interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il ricorso in Cassazione che si limita a proporre una diversa interpretazione fattuale è spesso inammissibile.
  • In sede difensiva, per ottenere revoche o riqualificazioni è più efficace mostrare vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice (contraddizioni, carenza di elementi sintomatici) piuttosto che proporre una semplice versione alternativa dei fatti.
  • La presenza di dichiarazioni di collaboratori/associati che indicano minacce, rifornimenti o gestione dei crediti è elemento sintomatico rilevante per dimostrare la stabilità e la finalizzazione dell'organizzazione al traffico.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.