Cassazione Penale, Sentenza n. 44256/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: l'Ausiello contestava la sussistenza di gravi indizi per il reato associativo (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), sostenendo che gli accertamenti dimostravano soltanto singoli episodi di spaccio in concorso ma non una struttura organizzativa verticale a lui riconducibile né un ruolo di capo; chiedeva inoltre la riqualificazione dell'associazione come finalizzata esclusivamente a spaccio di lieve entità (art. 74, comma 6) e, per i capi 36-39, il riconoscimento della lieve entità delle cessioni ai sensi dell'art. 73, comma 5.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e coerente sui gravi indizi: l'Ausiello e la moglie Fustolo dirigevano stabilmente l'attività di traffico usando il negozio come base, custodendo in casa 119 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, telefoni e schede dedicate; dopo l'arresto dell'Ausiello la Fustolo proseguì l'attività coordinata, con rilevanti approvvigionamenti settimanali (100-300 g) e dichiarazioni accusatorie di collaboratori che confermavano minacce e rifornimenti. Sul punto della lieve entità, il Collegio ha correttamente valutato quantità, modalità e continuità dell'azione escludendo la rilevanza ex art. 73, comma 5. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma procedurale che disciplina il riesame delle misure cautelari; utilizzata per fondare il gravame al Tribunale contro la misura applicata dal GIP
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
prevede l'aggravamento di pena per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il comma 6 disciplina la causa di non punibilità o diversa qualificazione quando l'associazione è diretta a fatti di lieve entità
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
disciplina le fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti; il comma 5 individua la fattispecie del fatto di lieve entità, rilevante per la riqualificazione dell'attività del gruppo
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge n. 2/2020 e successivi provvedimenti di proroga
norme procedurali eccezionali che regolano lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità telematiche o speciali, richiamate per la trattazione del procedimento
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della congruenza logica e della motivazione: non può rivelarsi inammissibile una impugnazione quando essa chiede in pratica la riconsiderazione dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è richiesta una struttura complessa o grandi risorse: è sufficiente una struttura anche rudimentale che fornisca supporto stabile e duraturo alle attività criminose (sede operativa, custodia della droga, strumenti dedicati, coordinamento continuativo).
- La qualificazione dell'attività come 'di lieve entità' ex art. 73, comma 5 va compiuta con una valutazione complessiva che considera quantità, modalità, mezzi, continuità dell'azione e il ruolo degli indagati; approvvigionamenti frequenti e partite consistenti sono indici contrari alla lieve entità.
- Le intercettazioni e il contenuto delle conversazioni sono elementi indiziari la cui interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; il ricorso in Cassazione che si limita a proporre una diversa interpretazione fattuale è spesso inammissibile.
- In sede difensiva, per ottenere revoche o riqualificazioni è più efficace mostrare vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice (contraddizioni, carenza di elementi sintomatici) piuttosto che proporre una semplice versione alternativa dei fatti.
- La presenza di dichiarazioni di collaboratori/associati che indicano minacce, rifornimenti o gestione dei crediti è elemento sintomatico rilevante per dimostrare la stabilità e la finalizzazione dell'organizzazione al traffico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44016/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44017/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44018/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44019/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44020/2022 del 21/11/2022
- Sentenza penale · 21 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44021/2022 del 21/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →