Sentenza del 05/10/2016 n. 19872 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche del 19 dicembre 2008, depositata il 13 febbraio 2009, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno n. 266/05/2005. La controversia riguardava un accertamento IRPEF derivato dalla presunzione sui movimenti bancari prevista dall'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, riferita alla D.M.S. e B.P. s.d.f. La CTR aveva ritenuto dimostrata solo in parte la riferibilità dei movimenti a ricavi contabilizzati o a flussi finanziari non imponibili e aveva applicato la presunzione sul residuo, imputando a B.P. il 50%, pari a 43.708,26 euro. In cassazione il contribuente ha formulato tre motivi, senza indicare per ciascuno la fattispecie dell'art. 360 c.p.c. invocata né formulare il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesti dall'art. 366-bis c.p.c.; il secondo e il terzo motivo chiedevano inoltre un riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 12 luglio 2016, depositata il 5 ottobre 2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti e tre i motivi erano privi della necessaria specificità, perché non riconducevano le censure a una previsione dell'art. 360, comma 1, c.p.c.; mancavano inoltre i quesiti di diritto o i momenti di sintesi richiesti, ratione temporis, dall'art. 366-bis c.p.c. Infine, il secondo e il terzo motivo sollecitavano un non consentito riesame del merito. La sentenza della CTR resta quindi ferma. B.P. è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese, liquidate in 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Anzitutto va rilevato che per nessuno dei tre motivi dedotti il ricorrente ha precisato a quale previsione dell'art. 360 c.p.c., comma 1 faccia riferimento, sicchè le censure sono in radice prive della necessaria "specificità".
I motivi di ricorso per cassazione devono indicare con precisione la specifica ipotesi dell'art. 360, comma 1, c.p.c. su cui si fondano; la mancata indicazione rende le censure inammissibili per difetto di specificità.
In secondo luogo, essendo pacifica l'applicabilità ratione temporis dell'art. 366 bis c.p.c. abrogato, nessuno dei tre motivi si conclude con la formulazione del quesito di diritto ovvero del c.d. "momento di sintesi".
Per i ricorsi soggetti ratione temporis all'art. 366-bis c.p.c., ciascun motivo doveva concludersi con il quesito di diritto o, per le censure pertinenti, con il momento di sintesi; la loro omissione comporta l'inammissibilità.
Art. 32, comma 1, D.P.R. n. 600/1973
La Commissione tributaria regionale, rilevato che si trattava di ripresa fiscale necessariamente derivata dall'avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, - nei confronti della D.M.S. e B.P. sdf ed avendo la contribuente fornito prove solo parziali circa la riferibilità della movimentazione bancaria a ricavi contabilizzati ovvero a flussi finanziari non rilevanti ai fini impositivi; che perciò de residuo (Euro 169.262.000) dovesse applicarsi la presunzione legale prevista da detta disposizione legislativa, riteneva che al contribuente e appellato andasse quindi imputato il pro quota del 50% (euro 43.708,26).
Nel caso concreto la CTR ha applicato la presunzione legale ai movimenti bancari per i quali la contribuente non aveva fornito prova della riferibilità a ricavi già contabilizzati o a flussi non imponibili, imputando al contribuente la quota del 50%. La Cassazione non ha riesaminato né deciso nel merito tale applicazione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre collegare chiaramente ogni censura a uno specifico motivo previsto dall'art. 360, comma 1, c.p.c.; contestazioni formulate genericamente possono essere dichiarate inammissibili.
- Prima di applicare i requisiti formali del ricorso va verificata la disciplina processuale applicabile nel tempo: in questa controversia l'art. 366-bis c.p.c. era applicabile ratione temporis e la mancanza del quesito di diritto o del momento di sintesi ha determinato l'inammissibilità.
- Il ricorso per cassazione non è una nuova valutazione dei fatti: motivi che chiedono di riesaminare il merito della decisione di appello non sono ammissibili.
- Per le presunzioni sui movimenti bancari, la decisione di merito qui riportata ha ritenuto applicabile la presunzione dell'art. 32, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 ai movimenti non giustificati da prove di contabilizzazione o di irrilevanza fiscale; la pronuncia di cassazione, però, non ha confermato tale principio nel merito, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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