Cassazione Penale, Sentenza n. 9970/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Avemaria, condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa (fattispecie relativa alla vendita di falsi oggetti in oro come autentici) proponeva ricorso per cassazione contestando: 1) la prescrizione del reato (fatto il 26/10/2012); 2) l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Ciotti perché riferite da terzi; 3) l'affidamento sulla chiamata in correità dell'imputata Cicala Sabina; 4) l'insufficienza della prova relativa agli artifici e raggiri; 5) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 6) la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: il secondo motivo è aspecifico poiché non dimostra l'incidenza dell'eventuale esclusione della prova sul 'convincimento resistente'; la questione sulla testimonianza indiretta non sussiste in quanto il divieto di cui all'art. 195, comma 4, c.p.p. non si applica quando il verbalizzante riferisce attività d'indagine svolte da altri ufficiali/agenti nello stesso contesto; i motivi di merito (terzo e quarto) erano già valutati correttamente nei gradi precedenti; la questione relativa all'art. 131-bis non poteva essere proposta per la prima volta in Cassazione; il rilievo sulla prescrizione non è stato esaminato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di considerare la prescrizione sopravvenuta. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Il divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non si applica quando il verbalizzante riferisce sulle attività investigative svolte da altri ufficiali/agenti nello stesso contesto investigativo; pertanto le dichiarazioni del teste-verbalizzante sono utilizzabili in tali ipotesi.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, per effetto del divieto previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Impedisce di sollevare in Cassazione nuovi motivi che potevano essere dedotti nei gradi precedenti quando la relativa norma era già vigente al tempo della sentenza impugnata.
Consente alla Corte, dichiarato inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato anche la sanzione alla Cassa delle Ammende per i profili di colpa nel ricorso.
Cass. Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (giurisprudenza)
Principio secondo cui la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata quando il ricorso è dichiarato inammissibile; pertanto la Corte non ha esaminato il motivo relativo alla prescrizione sopravvenuta.
Massime di principio
- In Cassazione un motivo che deduce l'inutilizzabilità di una prova deve specificare l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla prova complessiva ("prova di resistenza"); altrimenti è aspecifico e inammissibile.
- Il divieto di testimonianza indiretta per agenti/ufficiali di polizia giudiziaria non opera quando il verbalizzante riferisce attività di indagine svolte da altri appartenenti alla stessa struttura e nel medesimo contesto investigativo: tali dichiarazioni possono essere utilizzate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se la norma era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello (limite ex art. 606 c.3 c.p.p.).
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina questioni sopravvenute (es. prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata) richiamando la giurisprudenza della Sezione Unica.
- Motivi di merito già adeguatamente esaminati nei gradi precedenti e logicamente coerenti difficilmente saranno riaperti in Cassazione a meno che non emergano errori di diritto o vizi logici evidenti.
- Ricorsi infondati o mal costruiti possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende quando emergono profili di colpa nel ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9700/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9702/2022 del 22/03/2022
- Sentenza penale · 22 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9703/2022 del 22/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →