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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01415/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 15/05/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'unico motivo dedotto era meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non introducesse elementi nuovi né confutasse specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era sostanzialmente reiterativo di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte territoriale in modo giuridicamente corretto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non configurabile la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che la censura sulla sua mancata applicazione fosse già stata adeguatamente esaminata e correttamente disattesa dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e già specificamente disattese dal giudice di merito, senza introdurre reali elementi di critica alla motivazione impugnata.
  • La dedotta mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere rivalutata in cassazione se la sentenza di merito l'ha già esaminata con argomentazioni giuridiche congrue e non manifestamente illogiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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