Cassazione Penale, Sentenza n. 13725/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità della sentenza per omissione di valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, tempestivamente depositata. Si lamenta che la Corte di Appello, dopo aver dichiarato non comparso il difensore, ha celebrato l'udienza camerale e deciso il giudizio senza pronunciare sull'istanza, lesione che avrebbe compromesso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia. Ha ritenuto che la mancata decisione sull'istanza di rinvio prima della lettura del dispositivo rendesse impossibile ogni rimedio in corso di udienza e determinasse una nullità per violazione del diritto di difesa; inoltre ha richiamato la giurisprudenza che impone la valutazione dell'impedimento anche nei procedimenti camerali di appello e la possibilità, se la richiesta è esaminata solo nell'udienza successiva e ritenuta fondata, di dichiarare la nullità e rinnovare gli atti.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa ai reati di stupefacenti contestati all'imputato.
art. 420-ter cod. proc. pen., comma 5
Disciplina il rinvio per legittimo impedimento in ambito camerale; la Corte ha considerato rilevante la disciplina anche per il giudizio camerale d'appello e ha richiamato l'obbligo di esaminare la richiesta.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa; richiamata per qualificare la nullità derivante dalla mancata valutazione dell'impedimento del difensore.
Individua le nullità assolute; richiamata insieme all'art.178 per la qualificazione della nullità procedurale.
art. 97 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato come regola alternativa in giurisprudenza antecedente; le Sezioni Unite hanno tuttavia affermato che l'impedimento del difensore è rilevante anche nei procedimenti camerali d'appello.
Cass. Sez. U. n. 41432/2016 (Nifo Sarroppacchiello)
Affermata la rilevanza dell'impedimento del difensore anche per i giudizi camerali di appello e la necessità di valutare la richiesta di rinvio per non comprimere il diritto di difesa.
Cass. Sez. U. n. 31461/2006 (Passamani)
Orientamento anteriore secondo cui l'art.420-ter non trovava applicazione in altri procedimenti camerali; citato a confronto con la successiva evoluzione giurisprudenziale.
Cass. Sez. 2 n. 8473/2019
Conferma che la celebrazione del processo senza valutare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore può determinare nullità della sentenza.
Cass. Sez. 6 n. 42110/2009 (Gaudio)
Stabilisce che la valutazione dell'istanza è compito del giudice e che tale valutazione è discrezionale, ma la mera fondatezza non esime il giudice dall'obbligo di decidere.
Cass. Sez. 4 n. 15814/2015
Precisa che la decisione sull'istanza può essere rimessa all'udienza successiva: se ritenuta fondata il giudice deve dichiarare la nullità degli atti celebrati e rinnovarli; se respinta non si determina nullità assoluta.
Massime di principio
- Una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore depositata tempestivamente deve essere esaminata e decisa dal giudice prima di proseguire con la celebrazione: la mancata disamina comporta nullità per violazione del diritto di difesa.
- Nei procedimenti camerali d'appello l'impedimento del difensore è rilevante: anche se la presenza delle parti è in molti casi facoltativa, la richiesta di rinvio richiede valutazione e documentazione idonea.
- Se la valutazione dell'istanza avviene nell'udienza successiva e il giudice la ritiene fondata, deve dichiarare la nullità degli atti compiuti in sua assenza e rinnovarli; se la ritiene infondata non si determina la nullità assoluta.
- Per minimizzare il rischio di nullità, il difensore deve depositare tempestiva e chiara documentazione dell'impedimento, notificare la controparte e, se possibile, indicare un sostituto o chiedere espressamente la sospensione delle operazioni processuali.
- Se il processo è celebrato senza decisione sull'istanza e senza il difensore, il rimedio praticabile è l'impugnazione (anche per Cassazione) volta all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
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