Cassazione Penale, Sentenza n. 36191/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., aveva respinto l’impugnazione contro l’ordinanza del GIP che aveva applicato all’indagato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi del reato di subornazione ex art. 377, secondo comma, c.p., aggravato dal metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p. La difesa ha contestato, anzitutto, la gravità indiziaria: le minacce rivolte al suocero del destinatario della subornazione non sarebbero state percepite da quest’ultimo e non avrebbero inciso sulla sua libertà di autodeterminazione; inoltre, le conversazioni intercettate sarebbero state neutre e il fatto che il dichiarante non avesse ritrattato dimostrerebbe l’inefficacia delle pressioni. Ha contestato anche l’aggravante mafiosa, sostenendo che il passato criminale dell’indagato non bastasse a dimostrare una capacità intimidatrice effettiva. Infine, ha dedotto la sproporzione della custodia in carcere rispetto a un fatto asseritamente privo di concreta capacità offensiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità, rilevando che la difesa aveva formulato contestazioni assertive senza confrontarsi con le motivazioni del Tribunale e con gli elementi indiziari valorizzati. Le conversazioni intercettate descrivevano pressioni intimidatorie esercitate sul suocero del destinatario della subornazione, veicolate attraverso la moglie e pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario; l’indagato ne era consapevole e faceva affidamento sui tentativi volti a ottenere la ritrattazione. La Corte ha ritenuto che la provenienza delle pressioni da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, il contenuto del messaggio e il fatto che fossero state mostrate fotografie del suocero e del furgone del genero fossero indici della loro natura intimidatoria. Ha considerato giuridicamente inconferente la mancata ritrattazione del dichiarante rispetto alla potenziale idoneità delle pressioni. Anche la censura sull’aggravante mafiosa non si confrontava con la motivazione del riesame, che l’aveva desunta dalle caratteristiche dei soggetti coinvolti, dalle modalità dell’azione e dal contenuto della pressione. Quanto alle esigenze cautelari e alla scelta della misura, il ricorrente non aveva superato le presunzioni di legge né censurato specificamente le valutazioni di concretezza, attualità e adeguatezza della custodia in carcere; la Corte ha inoltre rilevato che le condotte erano state realizzate mentre l’indagato si trovava già in custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La dedotta inidoneità delle pressioni, anche soltanto potenziale, a realizzare la prospettata subornazione risulta, pertanto, formulata in termini meramente assertivi e senza un effettivo confronto con il contenuto della motivazione impugnata, adottando peraltro elementi di conforto logico – la resilienza alle pressioni mostrata dal teste chiamato alla ritrattazione- marcatamente inconferenti sul piano giuridico.
Ai fini della valutazione della potenziale idoneità della condotta di subornazione, la mancata ritrattazione del dichiarante non è di per sé un elemento giuridicamente pertinente per escludere l’efficacia intimidatoria delle pressioni.
La difesa omette, altresì, di confrontarsi con la parte della motivazione nella quale il Tribunale ha dato coerentemente conto della sussistenza del metodo mafioso (cfr. pag. 5, ultimo capoverso), desunto dalle caratteristiche dei soggetti coinvolti a sostegno della pretesa, dalle modalità dell’azione e dal contenuto della pressione esercitata.
La sussistenza del metodo mafioso può essere desunta, con valutazione complessiva, dalle caratteristiche dei soggetti coinvolti, dalle modalità dell’azione e dal contenuto intimidatorio della pressione; la sola caratura dei protagonisti non è elemento assorbente.
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame proposto da Angelo Mascali avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all’art. 377, secondo comma, cod. pen., aggravato anche dall’impiego del metodo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
La norma è richiamata per identificare la funzione del Tribunale quale giudice del riesame dell’ordinanza cautelare.
Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all’art 616 comma 1 cod. proc. pen., definite come da dispositivo.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dalla norma, comprese nel caso concreto la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La potenziale idoneità intimidatoria delle pressioni dirette a ottenere una ritrattazione va valutata in relazione alla condotta e al contesto in cui essa è realizzata; il fatto che il dichiarante non abbia poi ritrattato non esclude, di per sé, la rilevanza intimidatoria della condotta.
- Il metodo mafioso può essere desunto da una valutazione complessiva delle caratteristiche dei soggetti coinvolti, delle modalità dell’azione e del contenuto della pressione esercitata; la sola caratura mafiosa dei protagonisti non esaurisce la verifica.
- È inammissibile per aspecificità il ricorso che si limiti a qualificare come inadeguati gli elementi indiziari senza confrontarsi effettivamente con le ragioni della decisione impugnata e con gli elementi da essa valorizzati.
- La contestazione della misura cautelare deve confrontarsi specificamente con le ragioni relative alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata; contestazioni generiche non superano le presunzioni di legge applicabili.
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