Cassazione Penale, Sentenza n. 45697/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell'ambito della procedura estradizionale. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sostenendo che per i medesimi fatti era già stato celebrato un processo in Italia conclusosi con sentenza di applicazione della pena e che, al momento della prima ordinanza cautelare italiana, erano già noti tutti gli elementi poi posti a fondamento della richiesta di estradizione; da ciò avrebbe dovuto discendere la retrodatazione della seconda misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, per evitare il frazionamento di misure cautelari sullo stesso fatto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che dispone la retrodatazione della decorrenza delle misure cautelari per evitare il frazionamento e l'indebito superamento dei termini di durata massima, si applica al quadro omogeneo delle misure adottate nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana. Viceversa, la misura cautelare adottata in funzione dell'estradizione è regolata da un regime autonomo (richiamato dall'art. 714 cod. proc. pen., in particolare comma 4), finalizzato esclusivamente all'esecuzione della consegna, con termini di durata propri e non cumulabili con quelli delle misure adottate nel procedimento interno. Per tali ragioni non si estende la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, alla misura cautelare estradizionale; conseguentemente la richiesta di revoca non è stata accolta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
«i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave»
Norma volta a evitare il frazionamento di richieste cautelari nel procedimento interno mediante retrodatazione automatica della decorrenza della misura adottata per ultima; applicabile per il calcolo dei termini di durata massima delle misure cautelari nell'ambito dei procedimenti italiani, ma non estendibile alle misure cautelari adottate esclusivamente a fini estradizionali.
art. 714, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama, in sede estradizionale, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito; tuttavia tale richiamo non è ritenuto sufficiente ad applicare l'art. 297, comma 3, alle misure cautelari estradizionali quando i regimi di durata sono autonomi.
art. 714, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di durata massimo della misura cautelare disposta in vista dell'estradizione, collegato esclusivamente alla definizione del procedimento di consegna e quindi disciplinato autonomamente rispetto ai termini delle misure cautelari del procedimento interno.
artt. 303 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento al sistema dei termini massimi previsti per le misure cautelari nel procedimento interno; l'art. 297 è strumentale a garantire il rispetto di tali limiti evitando frazionamenti che ne prolunghino l'effetto.
art. 9 cod. pen. (richiami giurisprudenziali)
Citato nel contesto di questioni relative alla rinuncia all'estradizione e alla successiva ripresa di procedimento interno; indica l'esistenza di titoli custodiali differenti tra procedimenti estradizionali e procedimenti interni.
Massime di principio
- L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. retrodata la decorrenza di misure cautelari solo nell'ambito di procedimenti sottoposti al medesimo regime processuale nazionale: serve a evitare che il frazionamento delle richieste cautelari nel procedimento interno determini l'indebito superamento dei termini massimi previsti per legge.
- Le misure cautelari disposte esclusivamente a fini estradizionali sono regolate da un regime autonomo (art. 714, in particolare comma 4) e i relativi termini di durata non sono cumulabili con quelli delle misure adottate nel procedimento interno.
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza di una misura estradizionale occorrerebbe dimostrare che esiste una sovrapponibilità e omogeneità dei titoli custodiali o una previsione convenzionale/legislativa specifica che le renda computabili insieme; in assenza di ciò, la ratio di art. 297 non si applica.
- In casi concreti in cui la detenzione subita per estradizione abbia già esaurito il limite massimo di custodia previsto per un titolo giuridico analogo, la giurisprudenza ha ritenuto possibile disporre la cessazione dell'efficacia della misura estradizionale; occorre quindi esaminare la cronologia e la natura dei titoli custodiali prima di formulare impugnazioni.
- Nelle fattispecie analoghe conviene valutare anche altri mezzi di impugnazione e doglianze (necessità, proporzionalità, collegamento funzionale della misura all'estradizione, rispetto dei limiti temporali dell'art. 714) oltre all'argomentazione basata sulla retrodatazione ex art. 297.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45523/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45524/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45525/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45527/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2023 del 13/11/2023
- Sentenza penale · 13 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2023 del 13/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →