Cassazione Penale, Sentenza n. 36010/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 6 maggio 2026, il GIP del Tribunale di Messina ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata di tre anni di reclusione, sostituita con lavori di pubblica utilità, per plurimi delitti di concorso in falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale in atti pubblici e corruzione. Ha inoltre disposto l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per tre anni, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la stessa durata, e l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con l’amministrazione di appartenenza. L’imputato ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, sostenendo che mancasse un accordo delle parti; ha poi rinunciato ritualmente a tale motivo. Con il secondo ha censurato l’applicazione delle pene accessorie, sostenendo che esse dovessero considerarsi escluse dall’accordo poiché, dopo che il giudice all’udienza del 4 marzo 2026 aveva invitato le parti a determinare l’eventuale risarcimento, l’imputato aveva documentato il pagamento di 300 euro e chiesto il patteggiamento «con esclusione delle sanzioni accessorie», richiesta alla quale il pubblico ministero avrebbe prestato consenso all’udienza del 6 maggio 2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse, essendo intervenuta rinuncia personale dell’imputato, con firma autenticata dal difensore. Il secondo è manifestamente infondato: l’esclusione delle pene accessorie non risultava dall’accordo scritto del 4 marzo 2026, che contemplava soltanto la pena finale di tre anni di reclusione, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 323-bis c.p.; la richiesta di escludere le pene accessorie compariva soltanto nella memoria difensiva del 19 marzo 2026 e costituiva quindi una dichiarazione unilaterale, non accettata dalla parte pubblica. In assenza di un accordo sul punto, il giudice ha correttamente applicato le pene accessorie, motivando la scelta con la serialità delle condotte e la pervicacia dell’agire delittuoso. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il sistema processuale vigente attribuisce, dunque, alle parti la facoltà di estendere l’accordo alle pene accessorie, senza imporre, però, in capo alle stesse, alcun obbligo in tal senso.
Nel patteggiamento le parti possono, ma non devono, estendere l’accordo alle pene accessorie. Se l’accordo non le menziona, la loro esclusione non può desumersi da una richiesta unilaterale dell’imputato.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, all’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., le parti, con l’istanza di applicazione della pena, possono chiedere al giudice di escludere le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata.
L’istanza di patteggiamento può comprendere una richiesta concordata di esclusione delle pene accessorie o di determinazione della loro durata.
Secondo l’art. 444, comma 3-bis, cod. proc. pen., nei procedimenti per i reati contro la pubblica amministrazione ivi indicati, «la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta».
Per i reati indicati, la richiesta può essere subordinata all’esenzione dalle pene accessorie contemplate dall’art. 317-bis c.p. o all’estensione della sospensione condizionale; se il giudice non accoglie tale condizione, deve rigettare la richiesta di patteggiamento.
In relazione poi alle pene accessorie, pure applicate nella fattispecie, di cui all’art. 317-bis cod. pen., rileva il tenore del comma 1-ter dell’art. 445, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e), n. 2), legge 9 gennaio 2019, n. 3, secondo cui, nel caso in cui il processo per i delitti contro la pubblica amministrazione ivi menzionati si concluda con una sentenza di patteggiamento, il giudice, «può applicare le pene accessorie previste dall’articolo 317-bis del codice penale».
Nel patteggiamento per i delitti contro la pubblica amministrazione richiamati dalla norma, le pene accessorie previste dall’art. 317-bis c.p. possono essere applicate dal giudice secondo il regime indicato dall’art. 445, comma 1-ter, c.p.p.
Con specifico riguardo alla pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego – applicata, nel caso in esame, in ragione della contestazione dei delitti di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. – questa Corte ha già affermato che la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego di cui all’art. 32-quinquies cod. pen., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non inferiore a due anni e, a far data dall’entrata in vigore della legge 27 maggio 2015, n. 69, a tre anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.
L’estinzione del rapporto di impiego prevista dall’art. 32-quinquies c.p. va applicata anche con sentenza di patteggiamento quando la pena principale raggiunge la soglia legale.
Questa Corte ha chiarito che il potere del giudice, in sede di patteggiamento per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione richiamati dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., di applicare le pene accessorie previste dall’art. 317-bis cod. pen. opera, oltre che nel caso di patteggiamento ordinario, anche in quello di patteggiamento c.d. allargato, purché siano esplicitate, sia nell’uno che nell’altro caso, le ragioni di tale applicazione.
Il giudice può applicare le pene accessorie dell’art. 317-bis c.p. sia nel patteggiamento ordinario sia in quello allargato, ma deve esplicitare le ragioni della decisione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando la causa d’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, l’esclusione o la commisurazione delle pene accessorie costituisce contenuto eventuale dell’accordo: non può essere desunta da una richiesta formulata unilateralmente dall’imputato e non accettata dalla parte pubblica.
- Se l’accordo di patteggiamento non disciplina le pene accessorie, il giudice può applicare quelle obbligatorie previste dalla legge; quando invece le parti abbiano concordato la loro esclusione o commisurazione e il giudice non condivida tale contenuto, deve rigettare l’accordo nel suo complesso, senza recepirne soltanto la parte relativa alla pena principale.
- La pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego prevista dall’art. 32-quinquies c.p. deve essere applicata anche con sentenza di patteggiamento quando la pena principale raggiunge la soglia stabilita dalla legge.
- Nel patteggiamento per i delitti contro la pubblica amministrazione richiamati dall’art. 445, comma 1-ter, c.p.p., il giudice può applicare le pene accessorie previste dall’art. 317-bis c.p. anche nel patteggiamento allargato, ma deve motivare espressamente tale applicazione.
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