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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29816/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso era fondato su un unico motivo, con cui si deduceva l'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo inammissibile, richiamando la recidiva reiterata e infraquinquennale già ritenuta in primo grado, elemento che incideva sul regime della prescrizione e impediva di accogliere la doglianza così formulata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È il reato per cui è intervenuta la condanna impugnata; la sentenza non ne affronta gli elementi costitutivi, ma si limita a prenderne atto come titolo di condanna.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva reiterata e infraquinquennale è stata valorizzata come ragione ostativa alla fondatezza del motivo di prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura che deduca l'estinzione del reato per prescrizione è inammissibile quando non tenga conto di un assetto sanzionatorio aggravato dalla recidiva reiterata e infraquinquennale già rilevata nei giudizi di merito, se tale dato incide sul computo o sull'operatività della prescrizione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di una condanna di merito non travolta in sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità lascia fermo l'accertamento di responsabilità penale compiuto nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizione del reatoRecidiva
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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