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Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1820/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202408501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 1820/2024, che aveva dichiarato in parte cessata la materia del contendere e condannato la Regione Campania al pagamento di 50.000 euro a titolo di risarcimento dei danni connessi al ritardo nell'erogazione di un finanziamento pubblico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto un finanziamento nell'ambito del POR Campania 2000/2006, successivamente revocato a seguito di un'informazione interdittiva antimafia poi annullata in sede giurisdizionale. Dopo ulteriori giudizi di ottemperanza, la Regione aveva riconosciuto e liquidato le somme dovute. La società aveva tuttavia agito per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inerzia regionale e dal ritardo nella liquidazione, lamentando costi di reperimento di nuova finanza, interessi passivi, protesti, mancati finanziamenti e ulteriori pregiudizi economici. Il TAR aveva riconosciuto equitativamente 50.000 euro per commissioni di finanziamento, interessi passivi e oneri conseguenti a protesti, escludendo altre voci. La società ha proposto appello principale, contestando il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria e il ricorso alla liquidazione equitativa anziché a una verificazione. La Regione ha proposto appello incidentale deducendo, tra l'altro, violazione del ne bis in idem, contrasto con la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 2935/2024, travisamento dei fatti, incompetenza e omessa considerazione dei precedenti giudizi. In particolare, ha sostenuto che la domanda risarcitoria era già stata proposta nel giudizio di ottemperanza definito dalla sentenza n. 2935/2024 ed era stata espressamente respinta, oltre a essere in parte riconducibile a una precedente domanda risarcitoria già respinta nei confronti della Provincia di Caserta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello incidentale nei limiti precisati in motivazione e ha respinto l'appello principale, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto decisiva l'eccezione di giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2935/2024, che aveva espressamente respinto la domanda risarcitoria per i danni derivanti dall'impossibilità o dalla mancata esecuzione del giudicato. La domanda proposta davanti al TAR, indipendentemente dal nomen iuris e dal richiamo all'art. 2-bis l. 241/1990, è stata qualificata in base agli elementi sostanziali come azione risarcitoria connessa alla mancata o tardiva esecuzione del giudicato, ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 112, comma 3, ultimo periodo, c.p.a. La causa petendi risultava infatti fondata sulla mancata tempestiva riedizione del potere e sulla mancata riattribuzione dei fondi dopo l'annullamento giudiziale della revoca. Il giudicato formatosi sulla precedente sentenza impediva quindi di riesaminare la pretesa risarcitoria, rendendo irrilevanti le censure della società sul quantum liquidato dal TAR. Il Consiglio ha inoltre osservato che alcune voci di danno erano comunque riconducibili ai danni conseguenti all'illegittima revoca, ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., domanda già respinta nei precedenti giudizi contro la Provincia di Caserta, mentre non costituivano danno da mero ritardo ex art. 2-bis l. 241/1990. Il quarto e quinto motivo dell'appello incidentale sono stati assorbiti. Le spese del doppio grado, pari a 5.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico della società.

Norme richiamate

  • art. 2-bis l. 241/1990

    La domanda qualificata come risarcimento del danno da mero ritardo deve essere ricondotta alla fattispecie effettivamente dedotta secondo gli elementi sostanziali della causa petendi; i danni derivanti dalla mancata esecuzione di un giudicato non rientrano nel danno da mero ritardo.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il giudice considera la domanda secondo la sua sostanza, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla parte.

  • art. 112, comma 3, ultimo periodo, c.p.a.

    azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato

    La domanda risarcitoria connessa alla mancata o incompleta esecuzione del giudicato appartiene alla specifica fattispecie prevista nell'ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    I danni conseguenti all'illegittima adozione di un provvedimento amministrativo appartengono a una fattispecie distinta dal danno da mero ritardo e, nel caso concreto, erano già stati oggetto di precedenti decisioni.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • Una domanda risarcitoria deve essere qualificata dal giudice in base agli elementi sostanziali della causa petendi e non in base al nomen iuris o alla norma formalmente invocata dalla parte.
  • La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o incompleta esecuzione di un giudicato rientra nella specifica azione prevista dall'art. 112, comma 3, ultimo periodo, c.p.a.; essa non può essere elusa qualificando la pretesa come danno da mero ritardo ai sensi dell'art. 2-bis l. 241/1990.
  • Il giudicato che abbia espressamente respinto una domanda risarcitoria connessa alla mancata esecuzione di una precedente pronuncia impedisce di riproporre la medesima pretesa in un distinto giudizio, anche mediante una diversa qualificazione giuridica.
  • I danni derivanti dall'illegittima adozione di un provvedimento amministrativo sono distinti dai danni da ritardo nell'azione amministrativa e devono essere ricondotti alla relativa fattispecie risarcitoria, senza che il mero ritardo nella riedizione del potere consenta di duplicare una domanda già decisa.
  • Quando l'accertamento del giudicato preclude integralmente la domanda risarcitoria di primo grado, diventano prive di oggetto le censure d'appello relative alla quantificazione del danno riconosciuto dal primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoDanno da ritardoGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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