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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30725/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché fondato su un motivo non rientrante tra quelli tassativamente ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza del tribunale che aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorso non investiva profili consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ma deduceva il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto non congruo. La Corte ha rilevato che, nel rito del patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché la censura riguardava solo la congruità della pena, essa è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    indicato come norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, senza ulteriori approfondimenti nel provvedimento

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la trattazione del ricorso nel rito camerale semplificato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    individua tassativamente i soli motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per affermare che l'inammissibilità può essere ascritta a colpa del ricorrente, giustificando l'onere economico conseguente

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • La doglianza sulla congruità o adeguatezza del trattamento sanzionatorio non è proponibile in cassazione avverso il patteggiamento, se non si traduce in una deduzione di illegalità della pena.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla sentenza di patteggiamento non può essere esteso a profili estranei ai limiti legali di impugnazione stabiliti dal legislatore.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che ne sia esclusa la colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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