Cassazione Penale, Ordinanza n. 23069/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato di violazione di domicilio per difetto della condizione di procedibilità, aveva riqualificato il fatto contestato al capo B nell'ipotesi di sostituzione di persona e aveva rideterminato la pena. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio motivazionale, lamentando l'assenza degli elementi costitutivi del reato e dell'elemento soggettivo, nonché il richiamo all'art. 56 c.p.; con il secondo motivo censurava la commisurazione della pena e il diniego della sospensione condizionale, invocando gli artt. 133 e 163 c.p.; con il terzo motivo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sempre con vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del merito e in una diversa lettura dei fatti, senza specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata né deduzione di travisamento della prova; ha ritenuto il secondo motivo generico e comunque manifestamente infondato quanto alla sospensione condizionale, poiché l'imputata aveva già beneficiato due volte del relativo beneficio; ha reputato il terzo motivo assertivo e non idoneo a sollevare una valida censura di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come reato originariamente contestato e poi definito con declaratoria di non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità.
Norma utilizzata per la riqualificazione del fatto contestato al capo B in appello.
Evocato dalla ricorrente come parametro formale di legittimità, ma il motivo è stato ritenuto in realtà diretto a una rivalutazione del merito e quindi inidoneo a fondare il ricorso.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita assenza degli elementi costitutivi e dell'elemento soggettivo del reato.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ravvisasse una censura di legittimità specifica.
Richiamato per contestare la commisurazione della pena, ma il motivo è stato considerato generico e meramente assertivo.
Richiamato in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena; la Corte ne ha escluso la violazione osservando che il beneficio era già stato concesso due volte all'imputata.
Invocato per la particolare tenuità del fatto; la censura è stata ritenuta assertiva e non idonea a prospettare una concreta violazione di legge o vizio di motivazione.
Base per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non è ammissibile un motivo che si limiti a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa valutazione del merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre un effettivo travisamento della prova.
- La censura sulla dosimetria della pena deve contenere argomentazioni specifiche e non può risolversi in deduzioni generiche o in una mera richiesta di rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
- La sospensione condizionale della pena può essere legittimamente negata quando dagli atti risulti che il beneficio sia già stato fruito nei limiti consentiti, rendendo manifestamente infondata la doglianza che ne assuma l'illegittimo diniego.
- La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da allegazioni concrete e specifiche; formule assertive o apodittiche non integrano una valida censura di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove l'impugnazione appaia colpevolmente proposta in modo manifestamente inammissibile, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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