Cassazione Penale, Sentenza n. 6396/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione di legge (art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.) relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha contestato che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena da detentiva a pena pecuniaria, abbia negato il beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado senza fornire motivazione, sostenendo che tale diniego sarebbe illegittimo e che la sospensione poteva e doveva essere confermata dall'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che il silenzio del giudice d'appello sulla sospensione condizionale non costituisce diniego del beneficio quando la pena viene rideterminata in via favorevole (da detentiva a pecuniaria) e che la sospensione concessa in primo grado debba considerarsi implicitamente confermata, specie se l'appello è stato proposto solo dall'imputato (evitando la reformatio in peius). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Nulla in favore della parte civile per spese perché la sua memoria non ha apportato un contributo utile alla decisione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (S.U. n. 877/2022).
Norme richiamate
art. 595 comma terzo cod. pen.
Norma del reato contestato: diffamazione mediante pubblicazione su social network con diffusione di documento falso.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella censura del ricorrente in relazione alla concessione della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, spiegando che il giudice d'appello, nel rideterminare la pena in senso favorevole, ha implicitamente confermato il beneficio già accordato.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti all'enunciazione dei motivi di cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti di quanto proposto e ritenuto inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.
Principio del divieto di reformatio in peius (giurisprudenza)
La Corte ha richiamato il principio secondo il quale, se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello non può aggravare la posizione dell'imputato; nel caso concreto il silenzio circa la sospensione è stato interpretato come conferma implicita del beneficio precedentemente concesso.
Sez.5, n. 20506 del 14/1/2019 (giurisprudenza)
Precedente richiamato per affermare che la sospensione condizionale concessa in primo grado si deve ritenere implicitamente confermata dal giudice d'appello quando questi ridetermini la pena in senso favorevole senza ulteriori precisazioni nel dispositivo.
Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino, Rv. 283886)
Principio applicato in tema di spese processuali a favore della parte civile nei giudizi di cassazione celebrati in rito camerale non partecipato: la parte civile ha diritto alle spese solo se ha effettivamente contribuito alla decisione con attività utile, anche tramite memorie scritte; nel caso specifico la Corte ha ritenuto che la memoria della parte civile non abbia fornito un contributo utile, quindi nulla per le spese.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello, a seguito di impugnazione proposta solo dall'imputato, ridetermina la pena in senso favorevole (es. da pena detentiva a pena pecuniaria) e tace sulla sospensione condizionale già concessa in primo grado, tale silenzio può essere interpretato come conferma implicita della sospensione; non costituisce automaticamente un diniego motivato del beneficio.
- La riforma della pena in favore dell'imputato senza specifiche menzioni nel dispositivo non comporta necessariamente un vizio motivazionale quando la misura alternativa (sospensione condizionale) era già stata concessa in primo grado.
- Il principio del divieto di reformatio in peius protegge l'imputato dall'aggravamento della posizione quando solo lui propone appello: il giudice d'appello deve evitare decisioni che peggiorino la situazione, anche per effetti indiretti derivanti dalla mancata esplicitazione di benefici già riconosciuti.
- In Cassazione, i motivi devono confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata: ricorsi che non pongono un concreto e pertinente tema giuridico sono facilmente dichiarati inammissibili.
- La parte civile può ottenere il rimborso delle spese in cassazione solo se dimostra di aver fornito un contributo effettivo e utile alla decisione (anche tramite memorie scritte); la mera partecipazione non è sufficiente.
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