Cassazione Civile, Ordinanza n. 05770/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare concluso tra due società il 11 marzo 2016. Il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato la risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente, ordinandole il rilascio dell'immobile promesso e condannandola al pagamento di una clausola penale di Euro 66.000, oltre a una somma per l'occupazione dell'immobile fino al rilascio. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello principale della promissaria acquirente e, accogliendo parzialmente l'appello incidentale della promittente venditrice, aveva aumentato la condanna per occupazione dell'immobile. La promissaria acquirente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi rinunciati senza adesione della controparte: violazione dell'art. 1456 c.c. per mancata declaratoria di nullità della clausola risolutiva espressa e violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 345 c.p.c. sulla valutazione dell'inadempimento. La promittente venditrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1384 c.c. per la riduzione d'ufficio della penale da parte della Corte d'appello; con il secondo ha censurato la liquidazione delle spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari, deducendo anche difetto di motivazione e erronea individuazione del valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e ha dichiarato estinto tale ricorso, senza esaminarne i motivi. Ha invece esaminato il ricorso incidentale: ha rigettato il primo motivo, affermando la legittimità della riduzione d'ufficio della penale ex art. 1384 c.c.; ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore ai minimi applicabili senza adeguata giustificazione e senza corretta individuazione del valore della controversia, che doveva essere determinato con riguardo al valore dell'immobile oggetto del preliminare, indicato in appello in Euro 455.000. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, e la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese del giudizio di appello in Euro 14.000,00 oltre accessori ed esborsi. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e poste per l'altra metà a carico della società ricorrente principale.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento sommario definito in primo grado
richiamato nei motivi del ricorso principale per contestare la clausola risolutiva espressa
richiamato nei motivi del ricorso principale sulla ripartizione dell'onere probatorio
richiamato nei motivi del ricorso principale in relazione alla valutazione delle prove
richiamato nei motivi del ricorso principale con riferimento alle preclusioni in appello
consente al giudice di ridurre equitativamente la clausola penale anche d'ufficio, sulla base del materiale probatorio già acquisito
norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per censurare la motivazione apparente o assente sulla liquidazione delle spese
utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali e per individuare i minimi tariffari
richiamato per affermare la remunerabilità di tutte le fasi del procedimento di cognizione
consente alla Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere nel merito e rideterminare le spese
la censura sul punto non è esaminata per effetto della rinuncia al ricorso principale
la riduzione della penale è espressione di un potere giudiziale esercitabile anche d'ufficio per l'equilibrio contrattuale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale non travolge automaticamente il ricorso incidentale tardivo, che conserva autonoma operatività e deve essere esaminato.
- Il potere del giudice di ridurre equitativamente la clausola penale ex art. 1384 c.c. può essere esercitato d'ufficio, purché sulla base degli elementi già ritualmente acquisiti in causa, senza necessità di una ricerca officiosa del materiale probatorio.
- Nella controversia sull'inadempimento di un preliminare di vendita immobiliare, il valore della causa va commisurato al valore del bene promesso in vendita e non può essere arbitrariamente aumentato sommando domande che non ampliano il thema decidendum.
- La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri del decreto ministeriale applicabile e i minimi dello scaglione di valore corretto; una liquidazione inferiore ai minimi senza adeguata giustificazione è censurabile in cassazione.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di merito, la Corte di cassazione può cassare la decisione limitatamente al capo erroneo e decidere direttamente nel merito, anche rideterminando le spese di lite.
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