Cassazione Penale, Sentenza n. 26333/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la responsabilità per ricettazione di un ciclomotore, con pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400 di multa, sospesa condizionalmente. In cassazione, tramite il difensore, ha proposto quattro motivi: 1) apparente motivazione e travisamento dell'appello, assumendo che la Corte territoriale avesse male percepito le doglianze sul dolo di ricettazione, sulla corretta qualificazione del fatto, sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sulle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e all'art. 648, comma quarto, c.p.; 2) violazione dell'art. 64 c.p.p. e degli artt. 24 e 111 Cost., oltre a vizio motivazionale, per avere la Corte desunto la colpevolezza dal silenzio dell'imputato circa la provenienza del bene; 3) violazione degli artt. 648 e 712 c.p. e vizio motivazionale per il mancato inquadramento nella contravvenzione di incauto acquisto, sostenendo che la fuga non fosse indicatore univoco del dolo; 4) violazione degli artt. 131-bis, 62 n. 4 e 648 c.p. e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della particolare tenuità e delle attenuanti, lamentando che il giudice d'appello avesse valorizzato il valore non trascurabile del ciclomotore senza confrontarsi con la dedotta vetustà del mezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza di appello aveva effettivamente esaminato tutte le doglianze devolute. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte non consentito nella parte in cui denunciava direttamente la violazione di norme costituzionali e in parte manifestamente infondato, poiché il silenzio dell'imputato sulla provenienza del bene era valorizzabile come elemento probatorio del dolo di ricettazione. Il terzo motivo è stato giudicato in parte non consentito e in parte infondato: la Corte ha ribadito che il discrimine tra ricettazione e incauto acquisto sta nell'elemento soggettivo, e che nella specie erano stati correttamente valorizzati il mancato chiarimento sull'origine del bene e la fuga alla vista della polizia. Il quarto motivo è stato respinto, salvo una deduzione sull'art. 175 c.p. dichiarata inammissibile per genericità: la particolare tenuità del fatto si intendeva implicitamente esclusa dalla motivazione sulla attenuante speciale e sul valore del bene, mentre il diniego delle attenuanti era congruamente motivato in base al valore economico del ciclomotore e alla condotta dell'imputato.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto in assenza delle parti, perché non era stata formulata rituale richiesta di discussione orale.
Le violazioni di norme costituzionali non sono deducibili come motivo diretto di ricorso per cassazione, salvo questione di legittimità costituzionale, qui non proposta.
La censura sul silenzio dell'imputato è stata ritenuta infondata: il mancato chiarimento sulla provenienza del bene è valutabile ai fini della prova del dolo di ricettazione.
art. 24 Cost.
La deduzione della sua violazione è stata ritenuta non proponibile come motivo autonomo di ricorso per cassazione nel caso concreto.
art. 111 Cost.
La deduzione della sua violazione è stata ritenuta non proponibile come motivo autonomo di ricorso per cassazione nel caso concreto.
La consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, o quantomeno l'accettazione del rischio, consente di integrare il delitto di ricettazione; il mancato chiarimento sul possesso e la fuga sono indici valorizzabili del dolo.
La contravvenzione di incauto acquisto richiede una condotta colposa, ossia mera mancanza di diligenza nell'accertare l'origine del bene; se vi è consapevolezza della provenienza delittuosa, il fatto resta ricettazione.
La particolare tenuità del fatto può essere implicitamente esclusa attraverso una motivazione che valorizzi complessivamente valore del bene, modalità della condotta e intensità del dolo.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un valore della cosa quasi trascurabile; non basta allegare genericamente la vetustà del bene.
L'attenuante speciale presuppone una valutazione complessiva del fatto e la sua marginale offensività, non ravvisabile quando il bene ha valore non irrisorio e la condotta denota intensità del dolo.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile per genericità, per mancanza di specifiche argomentazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre direttamente la violazione di norme costituzionali come motivo autonomo, se non nei limiti della proposizione di una questione di legittimità costituzionale.
- Ai fini della prova del dolo di ricettazione, il giudice può valorizzare il fatto che l'imputato sia stato trovato nella disponibilità del bene di provenienza delittuosa senza fornire una credibile spiegazione dell'acquisto o del possesso; tale valorizzazione non viola l'onere della prova né il diritto di difesa.
- Il silenzio dell'imputato sulla provenienza del bene, specie se mantenuto anche nei successivi gradi di giudizio, può costituire elemento indiziario idoneo a corroborare la consapevolezza della provenienza illecita della res.
- Il discrimine tra ricettazione e incauto acquisto risiede nell'elemento soggettivo: la ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa o l'accettazione del relativo rischio, mentre l'incauto acquisto presuppone solo colpa per mancata diligenza nella verifica dell'origine del bene.
- La fuga alla vista delle forze dell'ordine, unitamente alla mancanza di spiegazioni sul possesso, può essere apprezzata come indice della consapevolezza della provenienza illecita e della intensità del dolo.
- La particolare tenuità del fatto e l'attenuante del danno di speciale tenuità possono essere escluse anche implicitamente quando la motivazione complessiva evidenzi un valore non trascurabile del bene, modalità significative della condotta e non marginale offensività del fatto.
- Per riconoscere l'attenuante del danno di lieve entità occorre che il pregiudizio patrimoniale sia di rilevanza minima e quasi trascurabile; non è sufficiente una deduzione generica sulla vetustà del bene senza specifici riscontri.
- Le censure di vizio motivazionale non sono proponibili per contestare la soluzione di questioni di diritto quando il motivo corretto avrebbe dovuto investire direttamente la violazione di legge.
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