Cassazione Civile, Ordinanza n. 31660/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza della stessa CTR, la quale aveva condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe violato i limiti del giudizio di ottemperanza, il giudicato e il principio del ne bis in idem, negando il diritto già definitivamente accertato e valorizzando circostanze estranee al comando giudiziale; inoltre avrebbe pronunciato una decisione affetta da insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, perché formalmente di rigetto ma con formula dispositiva di "conferma della sentenza gravata", con conseguente erronea regolazione delle spese. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha affermato che nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può solo precisare ed enucleare il contenuto del giudicato, senza attribuire diritti nuovi, ma nel caso concreto la CTR si era limitata a verificare l’inesistenza di un’inottemperanza, rilevando che la sentenza da eseguire, notificata all’Agenzia, non conteneva la distrazione delle spese e che il pagamento era stato eseguito prima della successiva correzione di errore materiale. Sul secondo motivo, ha ritenuto che l’apparente contrasto tra dispositivo e motivazione non incidesse sulla sostanza della decisione, che era comunque di rigetto dell’ottemperanza, integrando al più un errore materiale correggibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice deve operare entro i confini del giudicato, potendo solo rendere effettivo il comando definitivo e chiarirne il reale significato, senza attribuire diritti nuovi o ulteriori.
artt. 287 c.p.c. e 391-bis c.p.c.
L’apparente discrasia tra dispositivo e motivazione, quando sia riconducibile a un difetto di corrispondenza tra decisione e sua rappresentazione grafica, integra un errore materiale correggibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il giudice dell’impugnazione deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato quando la relativa debenza non sia esclusa in via assoluta e definitiva.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può ampliare il contenuto del giudicato né introdurre diritti nuovi, ma solo rendere attuale ed effettivo il comando già stabilito dalla sentenza da eseguire.
- Quando la sentenza da eseguire, letta nel suo tenore effettivo, non contiene la previsione invocata dal creditore, non può configurarsi violazione del giudicato se l’amministrazione abbia dato esecuzione al decisum così come formalmente risultante al momento dell’adempimento.
- L’apparente contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità se, considerata unitariamente, la decisione consente di individuare in modo certo la statuizione del giudice; in tal caso il vizio è quello dell’errore materiale, emendabile con gli strumenti di correzione previsti dal codice di rito.
- Nel processo di legittimità, la statuizione sulle spese può comportare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato quando ricorrono i presupposti di legge e la relativa debenza non sia esclusa in modo assoluto.
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