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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33119/2024 del 26/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame) che aveva accolto l'istanza dell'indagato e annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. per reati connessi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 291-bis, 291-ter, 296 d.P.R. 43/1973; artt. 474, 648 c.p.). Il Procuratore ha censurato la decisione del riesame che aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 291-ter, comma 2, lett. c) (connessione con reato contro la fede pubblica, art. 474 c.p.), sostenendo che la falsità o omissione dei codici identificativi univoci sui pacchetti è sintomo della contraffazione del marchio (es. "Marlboro", "Winston") e dunque della configurabilità dell'art. 474 c.p., con implicazioni sulla riconoscibilità dell'aggravante e sulle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la questione se l'omessa o mendace apposizione del codice identificativo univoco sia indizio (e circostanza da valutare) della falsità del marchio di fabbrica imponeva al giudice del riesame una specifica e dettagliata valutazione. La Corte ha richiamato il quadro normativo europeo e nazionale sul codice univoco (Direttiva 2014/40/UE, Regolamento di esecuzione n. 574/2018/UE, Decreto ministeriale 23 maggio 2019) e ha osservato che la duplicazione o l'assenza dei codici riscontrata nei sequestri rende plausibile la correlazione con la contraffazione del marchio. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al giudice del merito per un nuovo giudizio volto a verificare la sussistenza dell'aggravante ex art. 291-ter comma 2 lett. c) e, se accertata, le conseguenti esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 43 del 1973

    artt. 291-bis comma 2, 291-ter comma 2 lett. c), 296 comma 2

    Le norme sul contrabbando e sulle aggravanti sono state richiamate per valutare la configurabilità dell'aggravante che innalza i limiti edittali quando il contrabbando risulti connesso con reati contro la fede pubblica (es. introduzione e commercio di prodotti con segni falsi). La Cassazione ha indicato che tale aggravante va valutata anche alla luce della possibile contraffazione dei marchi affissi sulle confezioni.

  • Codice Penale

    art. 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), art. 648 (ricettazione)

    L'art. 474 è ritenuto applicabile se la condotta riguarda la commercializzazione di prodotti con marchi di fabbrica falsificati; la Corte ha ritenuto doverosa un'analisi specifica per verificare se l'assenza/duplicazione del codice univoco sia indizio della falsità del marchio. L'art. 648 è richiamato nella contestazione originaria come reato connesso (ricettazione).

  • Codice di procedura penale

    art. 606 comma 1 lett. e)

    La doglianza di motivazione è stata formulata ai sensi di questa norma (vizio di motivazione). La Cassazione ha accolto il ricorso per lacuna motivazionale dell'ordinanza impugnata.

  • Direttiva 2014/40/UE

    La direttiva istituisce il sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco mediante codici identificativi univoci; la Corte l'ha evocata per spiegare la funzione del codice come strumento di tracciamento e come sua assenza o falsificazione renda non identificabile la filiera produttiva.

  • Regolamento di esecuzione n. 574/2018/UE

    Regolamento che dettaglia l'attuazione del sistema di identificativi univoci; la Corte lo cita per sostenere che ogni codice deve identificare un solo pacchetto e che la mancata/duplicata apposizione è sintomatica di irregolarità nella filiera.

  • Decreto ministeriale 23 maggio 2019

    Atto nazionale che disciplina l'applicazione dei codici identificativi univoci per sigarette e tabacco da arrotolare; è richiamato per dimostrare l'obbligo di apposizione e la funzione ricognitiva del codice nella catena distributiva.

Massime di principio

  • La mancata apposizione o la duplicazione del codice identificativo univoco su confezioni di tabacco costituisce un elemento probatorio rilevante e va valutata come possibile indicio della falsificazione del marchio di fabbrica; tuttavia non basta da sola: il giudice deve motivare specificamente la correlazione con la contraffazione del marchio.
  • Quando il pubblico ministero deduce la connessione tra contrabbando e reati contro la fede pubblica (art. 474 c.p.), deve indicare e documentare gli elementi che collegano l'irregolarità dei codici alla falsificazione del marchio; il giudice di merito deve esaminarli e motivare la decisione evitando lacune argomentative.
  • Il quadro normativo europeo e nazionale sul codice univoco (Direttiva 2014/40/UE, Reg. 574/2018, D.M. 23/5/2019) fornisce una base tecnica per ritenere probabile che assenza o duplicazione di codici rendano non identificabile la filiera e, quindi, possano concorrere a dimostrare la natura illecita del prodotto.
  • Per l'applicazione di misure cautelari personali basate sull'aggravante di cui all'art. 291-ter comma 2 lett. c) è necessario che il giudice accerti e motivi la sussistenza dell'aggravante (che innalza il massimo edittale) e le esigenze cautelari concrete (pericolo di reiterazione, precedenti, comportamento dell'indagato).
  • In casi analoghi è opportuno integrare l'esame con accertamenti tecnici (es. analisi del codice, verifiche sulla filiera, comparazione dei marchi) e con l'istruttoria probatoria necessaria per evitare annullamenti per insufficiente motivazione.

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