Cassazione Penale, Sentenza n. 33119/2024 del 26/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame) che aveva accolto l'istanza dell'indagato e annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. per reati connessi al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (artt. 291-bis, 291-ter, 296 d.P.R. 43/1973; artt. 474, 648 c.p.). Il Procuratore ha censurato la decisione del riesame che aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 291-ter, comma 2, lett. c) (connessione con reato contro la fede pubblica, art. 474 c.p.), sostenendo che la falsità o omissione dei codici identificativi univoci sui pacchetti è sintomo della contraffazione del marchio (es. "Marlboro", "Winston") e dunque della configurabilità dell'art. 474 c.p., con implicazioni sulla riconoscibilità dell'aggravante e sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la questione se l'omessa o mendace apposizione del codice identificativo univoco sia indizio (e circostanza da valutare) della falsità del marchio di fabbrica imponeva al giudice del riesame una specifica e dettagliata valutazione. La Corte ha richiamato il quadro normativo europeo e nazionale sul codice univoco (Direttiva 2014/40/UE, Regolamento di esecuzione n. 574/2018/UE, Decreto ministeriale 23 maggio 2019) e ha osservato che la duplicazione o l'assenza dei codici riscontrata nei sequestri rende plausibile la correlazione con la contraffazione del marchio. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al giudice del merito per un nuovo giudizio volto a verificare la sussistenza dell'aggravante ex art. 291-ter comma 2 lett. c) e, se accertata, le conseguenti esigenze cautelari.
Norme richiamate
artt. 291-bis comma 2, 291-ter comma 2 lett. c), 296 comma 2
Le norme sul contrabbando e sulle aggravanti sono state richiamate per valutare la configurabilità dell'aggravante che innalza i limiti edittali quando il contrabbando risulti connesso con reati contro la fede pubblica (es. introduzione e commercio di prodotti con segni falsi). La Cassazione ha indicato che tale aggravante va valutata anche alla luce della possibile contraffazione dei marchi affissi sulle confezioni.
art. 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), art. 648 (ricettazione)
L'art. 474 è ritenuto applicabile se la condotta riguarda la commercializzazione di prodotti con marchi di fabbrica falsificati; la Corte ha ritenuto doverosa un'analisi specifica per verificare se l'assenza/duplicazione del codice univoco sia indizio della falsità del marchio. L'art. 648 è richiamato nella contestazione originaria come reato connesso (ricettazione).
art. 606 comma 1 lett. e)
La doglianza di motivazione è stata formulata ai sensi di questa norma (vizio di motivazione). La Cassazione ha accolto il ricorso per lacuna motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Direttiva 2014/40/UE
La direttiva istituisce il sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco mediante codici identificativi univoci; la Corte l'ha evocata per spiegare la funzione del codice come strumento di tracciamento e come sua assenza o falsificazione renda non identificabile la filiera produttiva.
Regolamento di esecuzione n. 574/2018/UE
Regolamento che dettaglia l'attuazione del sistema di identificativi univoci; la Corte lo cita per sostenere che ogni codice deve identificare un solo pacchetto e che la mancata/duplicata apposizione è sintomatica di irregolarità nella filiera.
Decreto ministeriale 23 maggio 2019
Atto nazionale che disciplina l'applicazione dei codici identificativi univoci per sigarette e tabacco da arrotolare; è richiamato per dimostrare l'obbligo di apposizione e la funzione ricognitiva del codice nella catena distributiva.
Massime di principio
- La mancata apposizione o la duplicazione del codice identificativo univoco su confezioni di tabacco costituisce un elemento probatorio rilevante e va valutata come possibile indicio della falsificazione del marchio di fabbrica; tuttavia non basta da sola: il giudice deve motivare specificamente la correlazione con la contraffazione del marchio.
- Quando il pubblico ministero deduce la connessione tra contrabbando e reati contro la fede pubblica (art. 474 c.p.), deve indicare e documentare gli elementi che collegano l'irregolarità dei codici alla falsificazione del marchio; il giudice di merito deve esaminarli e motivare la decisione evitando lacune argomentative.
- Il quadro normativo europeo e nazionale sul codice univoco (Direttiva 2014/40/UE, Reg. 574/2018, D.M. 23/5/2019) fornisce una base tecnica per ritenere probabile che assenza o duplicazione di codici rendano non identificabile la filiera e, quindi, possano concorrere a dimostrare la natura illecita del prodotto.
- Per l'applicazione di misure cautelari personali basate sull'aggravante di cui all'art. 291-ter comma 2 lett. c) è necessario che il giudice accerti e motivi la sussistenza dell'aggravante (che innalza il massimo edittale) e le esigenze cautelari concrete (pericolo di reiterazione, precedenti, comportamento dell'indagato).
- In casi analoghi è opportuno integrare l'esame con accertamenti tecnici (es. analisi del codice, verifiche sulla filiera, comparazione dei marchi) e con l'istruttoria probatoria necessaria per evitare annullamenti per insufficiente motivazione.
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