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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31630/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure investissero profili di merito non scrutinabili in cassazione e che la motivazione dei giudici di appello fosse congrua, coerente con le risultanze probatorie e priva di vizi logici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità al primo giudice, del reato di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. La difesa ha censurato l'affermazione di penale responsabilità, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e, in sostanza, contestando la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'affidabilità del riconoscimento operato dalla persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze mirassero a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo e non illogico la responsabilità, valorizzando il riconoscimento della persona offesa, espressamente certo e fondato anche sulla pregressa conoscenza dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione, reato per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    La difesa lo ha richiamato per contestare la valutazione della prova e l'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in cassazione.

  • art. 5465/2020, Sez. 6

    Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601

    Richiamo giurisprudenziale usato per ribadire che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione dei criteri di valutazione adottati dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, né l'adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione del fatto rispetto a quelli utilizzati dal giudice di merito.
  • Le censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La motivazione è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia seguito criteri di inferenza corretti, massime di अनुभवienza condivisibili e un ragionamento coerente con le risultanze probatorie, senza manifeste illogicità.
  • Il riconoscimento della persona offesa può costituire base probatoria attendibile quando risulti sorretto da una motivazione congrua, specie se la persona offesa dichiari di conoscere già l'autore del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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