Cassazione Penale, Ordinanza n. 26222/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio dopo precedente annullamento limitato al solo trattamento sanzionatorio, aveva ridotto la pena inflitta per il reato contestato. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto manifesta illogicità della motivazione, soprattutto in relazione al trattamento sanzionatorio applicato, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione della pena e, in parte, del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse in modo generico la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e che la richiesta di rivalutare le prove fosse preclusa, poiché sul tema di merito si era formato il giudicato e l'annullamento precedente riguardava soltanto il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sul trattamento punitivo non era sindacabile in sede di legittimità, salvo casi di arbitrio o motivazione manifestamente illogica, non riscontrati nel caso concreto, e che non era consentita alcuna rivalutazione del materiale probatorio, essendo il giudicato ormai formato sul merito e restando devoluto al giudice del rinvio il solo profilo sanzionatorio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma incriminatrice alla base della condanna; dalla sentenza emerge solo che il reato contestato ricade in tale disposizione, senza ulteriori specificazioni sul fatto materiale.
Richiamato in relazione al titolo di reato, senza ulteriori precisazioni testuali; la Corte non si sofferma sul significato della norma nel caso concreto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la determinazione del trattamento sanzionatorio è insindacabile quando sia frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito e sia sorretta da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Quando l'annullamento disposto in precedenza riguarda esclusivamente la pena, la cognizione del giudice di rinvio e del successivo giudizio di legittimità resta limitata a tale profilo, con preclusione di una nuova valutazione del merito ormai coperto da giudicato.
- La deduzione di una generica illogicità della motivazione sul quantum della pena non è sufficiente a fondare l'ammissibilità del ricorso per cassazione se non emerge un vizio radicale della motivazione o un uso arbitrario del potere discrezionale.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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