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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23279/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originava dal rigetto, in primo e secondo grado, delle domande di un lavoratore volte ad accertare e costituire un rapporto di lavoro subordinato con la società convenuta e a ottenere il pagamento di differenze retributive. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, articolando quattro motivi; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, depositava dichiarazione di rinuncia agli atti perché le parti avevano raggiunto una definizione transattiva dell'intero contenzioso, comprese le spese legali. La società controricorrente accettava la rinuncia, con regolamentazione delle spese secondo quanto pattuito tra le parti.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso era rituale e conforme ai requisiti dell'art. 390 c.p.c., essendo espressa in modo univocamente abdicativo, e che la stessa era stata validamente accettata dalla parte controricorrente. Ha quindi applicato l'effetto estintivo previsto dall'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il processo di legittimità. Non ha provveduto sulle spese, in ragione dell'adesione alla rinuncia, e ha escluso anche la condanna all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, non ricorrendone i presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere rituale e formulata in modo univocamente abdicativo per produrre i suoi effetti processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia accettata dalla controparte determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    Se alla rinuncia aderiscono le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non si pronuncia condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, ove manchino i presupposti processuali, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere efficace, deve risultare da un atto rituale e inequivocabilmente abdicativo.
  • L'effetto estintivo del giudizio di legittimità si produce quando la rinuncia è accettata dalla controparte.
  • Quando tutte le parti aderenti alla rinuncia vi consentono nei modi richiesti, la Corte non provvede alla liquidazione delle spese.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, non sussiste automaticamente il presupposto per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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