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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09747/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva impugnato davanti al giudice del lavoro il licenziamento intimatogli per giusta causa con comunicazione del 5 ottobre 2020, chiedendo in via principale che fosse accertata la natura ritorsiva del recesso e, in subordine, la sua illegittimità, con conseguente reintegrazione e risarcimento del danno. Aveva inoltre chiesto di accertare l'illegittimità della revoca della qualifica di dirigente disposta dalla datrice di lavoro con comunicazione del 15 luglio 2020. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Brescia aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di appello il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma, prima della decisione, il difensore/procuratore speciale del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua regolare accettazione da parte della controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. In ragione dell'adesione alla rinuncia, non ha disposto sulle spese processuali. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è applicabile in via estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando regolarmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di adesione della controricorrente alla rinuncia al ricorso, non si provvede sulle spese processuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    L'ulteriore contributo unificato non è dovuto fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la norma, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non si applica analogicamente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia esclude la regolazione delle spese processuali in favore di una delle parti.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o per l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale non estensibile per analogia.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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