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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19675/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011 emessi da un Comune su terreni di proprietà della contribuente. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR Toscana, in parziale riforma, ha rigettato l’appello principale della contribuente e, accogliendo l’appello incidentale del Comune, ha confermato la legittimità degli atti impositivi. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi entrambi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: con il primo ha dedotto l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla sostanziale inedificabilità dei terreni, sostenendo che ciò escludesse la tassazione come area edificabile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992 e dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005; con il secondo ha dedotto l’omesso esame del fatto decisivo relativo all’illegittimità dei valori di accertamento, asseritamente superiori al valore venale in comune commercio e non ridotti per i vincoli gravanti sui beni. Ha inoltre chiesto la riunione con altro ricorso pendente tra le stesse parti e, in memoria, la declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere per alcune particelle, oltre all’annullamento degli avvisi, o in subordine la cassazione con rinvio e la condanna del Comune per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la riunione con altro giudizio tra le stesse parti perché non vi erano ragioni di opportunità o economia processuale, anche considerato che le cause erano già fissate nella stessa adunanza camerale. Ha ritenuto inammissibili e comunque manifestamente infondati entrambi i motivi: il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di deduzioni difensive, questioni o argomentazioni; le censure della contribuente miravano invece a contestare la valutazione di merito compiuta dalla CTR sulla edificabilità delle aree, sui vincoli urbanistici e sulla zonizzazione comunale, nonché sul valore venale dei terreni. La Corte ha anche rilevato il difetto di autosufficienza delle doglianze fondate su atti e circostanze relativi ad altra annualità (2012), non decisivi per gli anni 2010 e 2011. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di cessazione parziale della materia del contendere, non provata e smentita dal Comune. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; è stato altresì dato atto dell’ulteriore contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione, la mancata valutazione di deduzioni difensive o la diversa lettura delle prove.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre a come e quando sia stato discusso nel processo.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura deve essere accompagnata dalla necessaria specificazione e produzione degli elementi rilevanti, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    Richiamato dalla ricorrente come parametro per contestare la tassazione di un terreno asseritamente non edificabile.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dei terreni e alla pretesa inedificabilità assoluta.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tassazione di aree non effettivamente edificabili.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla capacità contributiva rispetto alla tassazione dei terreni.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte lo applica, in relazione alla definizione accelerata, per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto applicabili le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. non copre la critica alla valutazione delle prove o al merito della decisione, ma soltanto l’omessa considerazione di un fatto storico decisivo, effettivamente discusso tra le parti.
  • Per censurare utilmente una sentenza per omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve rispettare rigorosamente l’onere di specificazione e autosufficienza, indicando il fatto, la sua emergenza dagli atti, il momento processuale della discussione e la sua decisività.
  • La contestazione della qualificazione edificatoria di un terreno ai fini ICI deve confrontarsi con l’accertamento di merito sulle effettive limitazioni urbanistiche: i vincoli di destinazione possono incidere sul valore venale, ma non sono automaticamente equiparabili all’inedificabilità assoluta.
  • Le doglianze relative a annualità diverse da quelle oggetto del giudizio non sono di per sé decisive, salvo che la parte dimostri che gli accertamenti su quelle annualità riguardino i medesimi dati storico-fattuali rilevanti anche per il periodo controverso.
  • Nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l’applicazione delle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dalla legge, ove il caso concreto non presenti ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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