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Sentenza

Sentenza n. 4634/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1346/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato la cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per le campagne 1995/96, 1996/97 e 2004/05

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (produttore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

AGEA e ADER hanno impugnato la sentenza con cui il TAR Piemonte aveva accolto il ricorso del produttore agricolo e annullato la cartella di pagamento di euro 90.423,46, nonché il ruolo presupposto, ritenendo prescritto il credito relativo al prelievo supplementare sul latte. Le appellanti hanno dedotto, principalmente, la violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che la prescrizione fosse stata interrotta o sospesa dai precedenti giudizi instaurati dal primo acquirente e dal produttore, dalle intimazioni di pagamento e dalle richieste e concessioni di rateizzazione del debito. Hanno inoltre chiesto l’ammissione in appello di nuova documentazione ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., assumendone l’indispensabilità e sostenendo che i documenti dimostrassero l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione. Il produttore appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità delle censure ex art. 101 c.p.a. e l’inammissibilità della nuova produzione documentale, rilevando che il TAR aveva già disposto con ordinanza istruttoria l’acquisizione della documentazione necessaria e che le amministrazioni non avevano ottemperato all’ordine, senza giustificare tale omissione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha ritenuto inammissibile la documentazione prodotta per la prima volta in appello, poiché l’art. 104, comma 2, c.p.a. consente l’acquisizione di nuove prove indispensabili soltanto quando esse non potevano essere oggettivamente prodotte in primo grado, oppure quando la necessità istruttoria sia sorta solo in appello. Nel caso concreto il TAR aveva esercitato i propri poteri istruttori con un’ordinanza dettagliata, chiedendo alle amministrazioni di documentare gli eventuali atti interruttivi della prescrizione; le amministrazioni erano rimaste inadempienti e non avevano né giustificato l’omessa produzione né dedotto uno specifico errore del TAR nella valutazione della prova già acquisita. La nuova documentazione era quindi diretta non a dimostrare un errore del giudice di primo grado, ma a colmare una carenza difensiva imputabile alle appellanti. Il Collegio ha inoltre escluso che il TAR fosse tenuto a reiterare i propri poteri istruttori, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto produrre spontaneamente la documentazione e adempiere all’ordinanza istruttoria, in ossequio ai doveri di lealtà e probità processuale. Non essendo stata validamente contestata la statuizione centrale del TAR, secondo cui il creditore aveva l’onere di provare gli atti interruttivi e tale prova mancava, l’accertamento della prescrizione è rimasto fermo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    il potere del giudice di appello di acquisire d’ufficio o di ammettere nuove prove, che ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa

    La nuova produzione documentale in appello è ammessa solo quando la prova non poteva oggettivamente essere prodotta in primo grado, perché non disponibile o perché la relativa esigenza è sorta successivamente, oppure quando la lacuna istruttoria sia imputabile a un’omissione del giudice di primo grado. Non è invece indispensabile la documentazione prodotta per colmare una carenza difensiva della parte che non abbia adempiuto a un ordine istruttorio.

  • art. 101 c.p.a.

    L’appello deve contenere specifiche critiche alla sentenza impugnata; la mera produzione di nuovi documenti e l’allegazione della loro pertinenza non sostituiscono la censura dell’errore o dell’omissione del giudice di primo grado.

  • art. 63, comma 1, c.p.a.

    I poteri istruttori officiosi del giudice amministrativo possono essere esercitati per acquisire gli elementi necessari alla decisione, ma non comportano un obbligo di reiterazione quando la parte abbia ignorato un precedente ordine istruttorio.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sono posti a fondamento della decisione

    La mancata contestazione specifica da parte dell’amministrazione degli elementi dedotti dal ricorrente, inclusa l’eccezione di prescrizione, rileva ai fini della decisione secondo le regole dell’onere probatorio.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    La parte pubblica costituita deve produrre gli atti e i documenti in base ai quali l’atto impugnato è stato emanato e quelli utili al giudizio; l’omessa produzione non può essere recuperata automaticamente mediante una nuova istruttoria in appello.

  • artt. 39 c.p.a. e 88 c.p.c.

    Le parti sono tenute a comportarsi secondo lealtà e probità; l’inottemperanza dell’amministrazione a un ordine istruttorio del giudice costituisce una condotta processuale imputabile alla parte.

  • art. 2 c.p.a.

    Il principio di economicità processuale, quale espressione del giusto processo, è incompatibile con un obbligo generalizzato del giudice di reiterare i propri poteri istruttori in assenza di una valida ragione giustificativa.

  • art. 2943 c.c.

    Gli atti giudiziali e gli atti idonei a costituire in mora possono interrompere la prescrizione, ma la loro rilevanza deve essere provata dalla parte gravata dell’onere probatorio.

  • art. 2945 c.c.

    Gli effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione derivanti dai giudizi invocati dalle amministrazioni devono essere ritualmente dedotti e documentati nel giudizio; non possono essere dimostrati per la prima volta in appello per supplire a una precedente omissione difensiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo d’appello, la nuova produzione documentale ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. è ammissibile solo se la prova non poteva oggettivamente essere prodotta in primo grado, se la relativa esigenza è sorta soltanto in appello oppure se la lacuna istruttoria è imputabile a un’omissione del giudice di primo grado.
  • Non è indispensabile, ai fini dell’art. 104, comma 2, c.p.a., la documentazione prodotta in appello per colmare una carenza difensiva della parte che, pur disponendo dei documenti e avendo ricevuto uno specifico ordine istruttorio, non li abbia prodotti in primo grado.
  • Quando il giudice di primo grado abbia ordinato alla pubblica amministrazione di depositare la documentazione necessaria e l’amministrazione sia rimasta inerte, il giudice d’appello non è tenuto a reiterare i poteri istruttori per consentire il recupero della precedente omissione.
  • La parte appellante che intenda introdurre nuovi documenti deve collegarli a una specifica censura della sentenza impugnata, indicando l’errore o l’omissione del giudice di primo grado; la mera allegazione della pertinenza e decisività dei documenti non soddisfa l’onere di specificità dell’appello.
  • L’onere di provare l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione del credito azionato mediante cartella di pagamento grava sul creditore o sul soggetto che ha emesso l’atto di riscossione; in mancanza di tale prova, l’eccezione di prescrizione deve essere accolta.
  • I doveri di lealtà e probità processuale e il principio di economicità del processo impediscono di trasformare il giudizio d’appello in una seconda occasione per sanare l’inottemperanza della parte agli ordini istruttori impartiti dal giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAppelloIstruttoria processualeRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàBuona fede e correttezza della PA

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